Cassazione Penale, Sentenza n. 07678/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato la condanna, in abbreviato, per tentata rapina aggravata (capo A), lesioni aggravate (capo B) e porto illegale in luogo pubblico di arma da fuoco (capo C). Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) e (2) (esaminati congiuntamente) deducevano violazione degli artt. 125, comma 3 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione per presunto travisamento della prova: contestazione dell'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa, della valutazione dei fotogrammi di videosorveglianza, della rilevanza delle intercettazioni, dell'incongruenza degli esiti balistici e di dichiarazioni contraddittorie dei testi; (3) deduceva violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e mancata motivazione circa la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, l'omessa disapplicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e vizi nella dosimetria della pena compresi gli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i primi due motivi caratterizzati da evidente genericità e, in buona sostanza, inammissibili/infondati perché il ricorso non indicava e non allegava in modo specifico elementi idonei a dimostrare un travisamento della prova; ha ritenuto invece fondato il terzo motivo nella parte in cui censurava la motivazione sulla recidiva reiterata infraquinquennale. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla recidiva e sul conseguente trattamento sanzionatorio e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia perché colmi la lacuna motivazionale e ridetermini, alla luce dell'eventuale disapplicazione della recidiva, la comparazione delle circostanze e la dosimetria della pena (compresi gli aumenti per continuazione). Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i capi B e C e ha reso inammissibile il ricorso nel resto; ha inoltre evidenziato che, in caso di disapplicazione della recidiva, qualche addebito potrebbe risultare estinto per prescrizione e dunque dovrà essere dichiarato estinto dal giudice di rinvio se del caso.
Norme richiamate
Richiamato per precisare che il procedimento in Cassazione si è svolto con contraddittorio scritto senza trattazione orale perché non richiesta; mera indicazione procedurale
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione/travisamento della prova; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva della specificità necessaria per consentire la rivalutazione in Cassazione
Richiamato nella censura sulla motivazione del giudice di merito; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata e specifica rispetto alle censure sollevate
Riferito alla possibilità di prevalenza delle attenuanti generiche; il ricorrente lamentava mancata prevalenza, problema che la Corte ha collegato alle valutazioni sulla recidiva e rinviato per nuovo esame
Norma sulla determinazione della pena; contestata la mancata motivazione sulla comparazione tra circostanze e sulla dosimetria, quesito su cui la Corte ha disposto rinvio dopo la disamina della recidiva
Richiamato nella giurisprudenza di riferimento: la Corte ricorda che, in presenza di contestazione della recidiva, il giudice deve accertare concretamente la rilevanza della reiterazione ai fini della pericolosità e della colpevolezza dell'imputato
Sentenza Sezioni Unite n. 35738/2010 (Calibè)
Principio richiamato: il giudice di merito deve motivare concretamente la dichiarazione di recidiva valutando natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, eventualità di ricadute occasionali e altri parametri individualizzanti; omissione di tale valutazione giustifica annullamento limitato della statuizione sulla recidiva
Massime di principio
- Per censurare in Cassazione la valutazione della prova è necessario indicare con precisione gli elementi contrari (e allegarli quando occorre): semplici ripetizioni delle argomentazioni di merito senza specificità sono dichiarate generiche e non consentono la rivalutazione.
- Il riconoscimento operato dalla persona offesa ha rilievo se effettuato in condizioni di prossimità temporale e se corroborato da elementi oggettivi (es. intestazione del veicolo); la Corte di legittimità non riesamina l'attendibilità delle prove se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica.
- In caso di contestazione della recidiva il giudice deve applicare i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Calibè): esaminare natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità della ricaduta e altri parametri, e motivare il giudizio concreto; la mancata valutazione motivata comporta annullamento limitato alla statuizione sulla recidiva e rinvio.
- Se la recidiva qualificante viene disapplicata, il giudice deve ricalcolare la pena e verificare l'eventuale estinzione per prescrizione di singoli capi; il rinvio per ridosaggio sanzionatorio è lo strumento previsto.
- In sede di cassazione si valorizza la correttezza formale e la completezza della motivazione del giudice di merito: vizi meramente interpretativi o alternative letture della prova non sono sindacabili se il tribunale d'appello ha motivato adeguatamente.
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