Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16822/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati di estorsione e tentativo di estorsione, entrambi pluriaggravati e con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduce: 1) errata valutazione del concorso di persone nel reato, sostenendo che a suo carico vi sia solo una intercettazione telematica da cui non emergerebbe un accordo preventivo con i coindagati né adesione psicologica o efficienza causale della sua condotta; 2) illegittima applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., sia sotto il profilo delle modalita mafiose (Marasco non avrebbe compiuto atti intimidatori né preso parte materialmente alle condotte violente) sia sotto il profilo dell'agevolazione (la pretesa di denaro sarebbe riferibile a un credito personale e non a finalita di sostegno della consorteria). La difesa lamenta altresi omessa considerazione delle deduzioni difensive e dell'interrogatorio di Marasco.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale, sulla base delle intercettazioni telematiche acquisite tramite trojan, avesse legittimamente individuato gravi indizi di colpevolezza, con riferimenti diretti agli atti di violenza e con indicazioni che Marasco era destinatario della somma estorta e affine di un esponente della consorteria. La Corte ha motivato che le censure difensive attengono in massima parte a valutazioni di fatto e all'interpretazione delle conversazioni intercettate, questioni riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità, che non è stata dimostrata. Ha confermato l'applicazione dell'aggravante 416-bis.1 sulla base della platealità del gesto, della sinergia degli autori e della destinazione dei proventi alla consorteria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante e' stata ritenuta sussistente sia per le modalita plateali e intimidatorie dell'azione (compiuta in luogo pubblico e con sinergia tra concorrenti) sia per la finalita di agevolare il sodalizio, atteso che i proventi delle estorsioni erano destinati alle casse della consorteria e al sostentamento dei sodali detenuti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Utilizzato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilita' del ricorso e dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la pronuncia non determina la rimessione in liberta' del detenuto; disposizione applicata per gli adempimenti conseguenti.

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari personali e' ammessa soprattutto la denuncia di violazioni di legge o di manifesta illogicita' della motivazione; le contestazioni che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o delle intercettazioni sono inammissibili.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni e' questione di fatto rimessa al giudice di merito; il giudice di legittimita' puo' sindacare tali valutazioni solo se emerge manifesta illogicita' o irragionevolezza della motivazione.
  • Per escludere l'aggravante ex art. 416-bis.1 occorre dimostrare concretamente l'assenza delle modalita' mafiose (p.es. platealita', intimidazione collettiva, uso della forza per esprimere la forza del gruppo) e l'assenza di qualsiasi finalita' di agevolazione della consorteria; mere contestazioni astratte non sono sufficienti.
  • La presenza di intercettazioni telematiche ottenute tramite malware/trojan puo' costituire fonte di gravi indizi di colpevolezza se il loro contenuto e' coerente e direttamente riferibile alle condotte contestate.
  • Se il ricorso per cassazione e' dichiarato inammissibile per questioni principalmente fattuali, il ricorrente puo' essere condannato alle spese e, se ritenuto colpevole nella determinazione dell'inammissibilita', al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.