Ordinanza n. 240/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Progetto di vita personalizzato prot n. -OMISSIS- predisposto dall'Asl di Avellino, in favore del minore -OMISSIS- (nato il -OMISSIS-), contenente l'indicazione di 17,50 ore di trattamento aba, comprensivo di 4 ore mensili di parent training e 2 ore mensili di supervisione, per la durata di un anno, negando, così, di fatto l'erogazione di 30 ore settimanali di terapia aba; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi in quanto lesivo degli interessi del minore; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-, in quanto atto presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 30 ore settimanali di terapia aba, comprensivo 3 ore mensili di supervisione fino al compimento del diciottesimo anno d'età o in subordine per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 30 ore settimanali di terapia aba, comprensivo di 3 ore mensili di supervisione fino al compimento del diciottesimo anno d'età o in subordine per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto di vita personalizzato/programma riabilitativo individuale dell’ASL che riduce il trattamento ABA da 30 ore settimanali a 17,50 ore settimanali, oltre agli atti presupposti e al PDTA regionale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la riduzione del trattamento cognitivo-comportamentale ABA precedentemente erogato al minore per 30 ore settimanali, articolate in intervento diretto, coordinamento e supervisione. Hanno dedotto l’insufficienza della nuova valutazione sanitaria dell’ASL e chiesto l’annullamento del progetto e degli atti presupposti, nonché l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del Servizio sanitario nazionale un trattamento ABA di almeno 30 ore settimanali, comprensivo delle attività di supervisione e parent training, fino alla maggiore età o, in subordine, per un periodo da 36 a 60 mesi. È stata inoltre chiesta la condanna dell’ASL all’erogazione diretta o indiretta, mediante rimborso delle spese, del trattamento nella misura richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei termini già disposti in sede monocratica, ritenendo prevalenti le esigenze di continuità terapeutica del minore. Ha ordinato all’ASL di Salerno di riattivare tempestivamente il trattamento ABA già erogato, con le medesime modalità precedenti, rilevando che la riduzione immediata del trattamento, dopo i miglioramenti ottenuti in alcune aree dello sviluppo, avrebbe potuto interrompere la continuità terapeutica e compromettere nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli di assistenza sanitaria, tenuto conto dell’età e della patologia del minore. Il provvedimento indica nel dispositivo una frequenza di 20 ore mensili, benché la motivazione richiami il trattamento di 30 ore settimanali e la domanda cautelare sia riferita a tale intensità; il testo non chiarisce ulteriormente tale apparente difformità. Fermi restando gli approfondimenti tecnici, il TAR ha disposto una CTU, considerata la risalenza della precedente consulenza, incaricandola di accertare la patologia e la sua gravità, l’idoneità del programma terapeutico del 3 marzo 2026, nonché l’eventuale intensità e durata necessarie del trattamento ABA, comprese supervisione e parent training e la possibile utilizzazione dei contesti familiare e scolastico. Il CTU dovrà anche verificare la possibilità di un accordo tra le parti sul piano riabilitativo individuale, da recepirsi con provvedimento espresso e motivato dell’ASL. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 9 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto sussistenti gravità e urgenza e ha confermato l’accoglimento della misura cautelare.
Richiamato quale base processuale per la disposizione della consulenza tecnica d’ufficio.
Richiamato per l’applicazione, nei limiti di compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura civile.
Richiamato in relazione alle modalità di prestazione del giuramento del consulente tecnico d’ufficio.
Richiamato per l’eventuale obbligo del CTU di astenersi e per le modalità di dichiarazione della mancata accettazione o dell’astensione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri interessati in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la riduzione immediata di un trattamento riabilitativo già erogato a un minore con grave patologia può integrare i presupposti di gravità e urgenza quando sia concretamente suscettibile di interrompere la continuità terapeutica e di compromettere l’adeguatezza dei livelli di assistenza sanitaria.
- Quando la determinazione dell’intensità e della durata di una terapia sanitaria dipende da accertamenti specialistici risalenti o controversi, il giudice amministrativo può disporre una CTU per verificare la condizione clinica concreta, l’idoneità del programma terapeutico contestato e le modalità assistenziali appropriate.
- La CTU in materia di trattamenti riabilitativi può comprendere anche la verifica della possibilità di svolgere parte dell’intervento nei contesti familiare o scolastico, purché siano precisate le relative modalità e siano valutate supervisione e formazione dei soggetti coinvolti.
- Nelle controversie riguardanti il piano riabilitativo individuale di un minore, il tentativo del CTU di favorire un accordo tra famiglia e amministrazione non sostituisce la decisione amministrativa: l’eventuale accordo deve essere recepito dall’ASL con un provvedimento espresso e motivato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →