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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34143/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta da un architetto avverso il decreto di liquidazione del compenso per un incarico peritale svolto in un procedimento penale. Il Tribunale di Napoli, in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, aveva riformato il decreto iniziale e liquidato un importo molto superiore, riconoscendo compensi calcolati secondo i criteri dell’art. 12 del d.m. 30 maggio 2002 e ulteriori somme per attività accessorie. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) errata applicazione dell’art. 12, comma 1, d.m. 30 maggio 2002 e dell’art. 4 l. n. 319/1980, sostenendo che l’incarico non rientrasse nella categoria della verifica tecnica e dovesse invece essere liquidato a vacazioni; 2) violazione dell’art. 29 d.m. 30 maggio 2002, per avere il Tribunale aggiunto euro 100 per ciascuna relazione, nonostante gli onorari comprendessero già la relazione finale; 3) violazione dell’art. 12, comma 2, d.m. 30 maggio 2002, perché erano stati liquidati ulteriori importi per rilievi topografici planimetrici e altimetrici che, secondo il ricorrente, erano già compresi nell’incarico e comunque negli onorari del primo comma e nell’art. 29; 4) violazione dell’art. 52, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, per non avere il giudice ridotto di un terzo gli onorari a causa del ritardo nel deposito della relazione.

La decisione

La Corte ha respinto il primo, secondo e quarto motivo, ritenendo corretta la liquidazione secondo l’art. 12, comma 1, d.m. 30 maggio 2002 per analogia, corretta anche la distinzione di 100 euro per la relazione generale, e non dovuta la riduzione degli onorari perché il ritardo era stato giudicato non imputabile a negligenza del perito. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la liquidazione separata dei rilievi topografici, planimetrici e altimetrici integrava una duplicazione di compenso, poiché tali attività erano già ricomprese nell’incarico e negli onorari riconosciuti ai sensi dell’art. 12, comma 1, in combinato disposto con l’art. 29 del d.m. 30 maggio 2002. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    L’opposizione avverso il decreto di liquidazione degli ausiliari del magistrato è provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione nei limiti del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

  • art. 325 c.p.c.

    Non trova applicazione il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione, come eccepito dal controricorrente, nel caso di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa sull’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 327 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 può essere proposto nel termine lungo.

  • art. 111 Cost.

    Il provvedimento sull’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 ha natura di decisione definitiva su diritti soggettivi e può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 12, comma 1, d.m. 30 maggio 2002

    Le attività peritali svolte nel caso concreto sono state ricondotte, in via analogica, alla perizia o consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto.

  • art. 4 l. n. 319/1980

    Il criterio delle vacazioni opera solo quando non sia possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione a percentuale.

  • art. 29 d.m. 30 maggio 2002

    "tutti gli onorari sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato"

    La relazione finale e ogni altra attività concernente i quesiti sono già comprese negli onorari; non può esservi duplicazione di compensi per attività incluse nell’incarico.

  • art. 12, comma 2, d.m. 30 maggio 2002

    Non può essere utilizzato per liquidare separatamente attività già ricomprese nell’incarico e negli onorari del primo comma, se ciò comporta duplicazione della remunerazione.

  • art. 52, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    La riduzione di un terzo degli onorari per ritardo nel deposito opera solo se il ritardo è imputabile a negligenza del consulente o perito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso l’ordinanza resa sull’opposizione al decreto di liquidazione degli ausiliari del magistrato non si applica il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., ma il termine lungo per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
  • Nella liquidazione degli onorari del perito, il giudice può applicare in via analogica le ipotesi tipiche di liquidazione previste dal d.m. 30 maggio 2002; il criterio delle vacazioni è residuale e si usa solo quando l’estensione analogica non sia logicamente giustificabile.
  • Gli onorari liquidati per l’attività peritale non possono essere duplicati mediante autonoma valorizzazione di attività che risultino già comprese nell’incarico e negli onorari previsti dalla disciplina tariffaria, specie quando l’art. 29 del d.m. 30 maggio 2002 include anche la relazione finale e ogni altra attività concernente i quesiti.
  • La riduzione degli onorari per ritardo nel compimento dell’incarico non ha natura automatica: è necessaria una valutazione sulla imputabilità del ritardo a negligenza del consulente o perito, perché la sanzione è finalizzata a prevenire condotte dilatorie non giustificate.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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