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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51311/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano con due motivi principali: (1) vizi di motivazione e violazione di legge (art. 133 c.p.) in relazione alla misura sanzionatoria applicata per il delitto di rapina, contestando la dosimetria della pena; (2) nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, per una presunta irregolare notificazione (art. 157, comma 8‑bis c.p.p.), essendo l'appellante detenuto in altra casa circondariale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Sul primo motivo ha ritenuto che la pena sia stata fissata nel minimo edittale e, quindi, non occorreva alcuna argomentazione addizionale per giustificare la scelta di non discostarsi dal parametro minimale. Sul secondo motivo ha esaminato gli atti e verificato che il decreto di citazione per l'udienza di appello era stato notificato direttamente all'imputato detenuto in data 14 dicembre 2022, escludendo la nullità dedotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata motivata in forma semplificata per la non particolare complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • Codice penale

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di misura sanzionatoria fissata nel minimo edittale, non sussiste l'obbligo di motivare ulteriormente la scelta discrezionale di non discostarsi dal minimo

  • Codice di procedura penale

    La norma disciplina modalità di notificazione in presenza di detenuti; la Corte ha verificato dagli atti che la notificazione è avvenuta, smentendo la nullità processuale dedotta

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288

    Principio consolidato secondo cui la scelta di applicare la pena nel minimo edittale non richiede una motivazione aggiuntiva circa il non superamento del parametro minimale

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)

    Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092

    Indica che per contestare vizi processuali relativi alla notificazione è necessario l'accesso e l'esame degli atti; la Corte ha utilizzato questo principio per controllare la sussistenza del vizio denunciato

Massime di principio

  • Se la pena è fissata nel minimo edittale, il giudice non è obbligato a una motivazione aggiuntiva per spiegare perché non si è proceduto oltre il minimo
  • I ricorsi che chiedono una semplice rivalutazione discrezionale della dosimetria della pena sono spesso dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dalla Cassazione
  • Le censure di nullità per difetti di notificazione devono essere comprovate dagli atti: la Corte può accedere agli atti e dichiarare infondata la doglianza se la notificazione risulta eseguita
  • La dichiarazione di inammissibilità per motivi manifestamente infondati può comportare condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
  • Quando le questioni dedotte non sono complesse e si applicano principi giurisprudenziali consolidati, la motivazione della Cassazione può essere resa in forma semplificata

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