Cassazione Civile, Ordinanza n. 20058/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento doganale relativo all'introduzione nel territorio nazionale, dalla Svizzera, di monete d'oro non dichiarate per un valore complessivo indicato negli atti pari a euro 4.841,50. L'Ufficio aveva emesso un invito al pagamento e un atto di contestazione di sanzione amministrativa ex art. 303, comma 3, lett. e), TULD, applicando il minimo edittale di euro 30.000. Il contribuente aveva dedotto, tra l'altro, di non avere agito volontariamente e che le monete appartenevano ai beni di famiglia. La CTR, pur confermando la debenza del tributo e la violazione dell'obbligo dichiarativo, aveva disapplicato la sanzione nazionale ritenendola sproporzionata rispetto al principio di proporzionalità UE e aveva rideterminato la sanzione in euro 2.200, pari al 10% del valore importato, richiamando in via analogica la disciplina della legge n. 7/2000 sul mercato dell'oro. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 5 TUE, per avere la CTR disapplicato l'art. 303 TULD; 2) violazione dell'art. 303, comma 3, lett. e), TULD, dell'art. 16, comma 4, d.l. n. 158/2015 e dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la CTR non avesse correttamente individuato il fondamento normativo della riduzione e, comunque, che la sanzione non potesse essere abbattuta oltre il limite di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, valorizzando la giurisprudenza della Corte di giustizia sul principio di proporzionalità in materia di sanzioni armonizzate e affermando che l'art. 303, comma 3, lett. e), TULD, nella parte in cui prevede per i diritti di confine non dichiarati superiori a 4.000 euro una sanzione minima fissa di 30.000 euro, eccede quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione e prevenire l'evasione quando il diritto evaso è compreso tra oltre 4.000 e meno di 5.000 euro. La Corte ha confermato che, in tale situazione, la norma nazionale va disapplicata per contrasto con il diritto dell'Unione. Ha inoltre ritenuto che la CTR non avesse operato una mera riduzione equitativa, ma avesse individuato un criterio normativo esterno, applicando analogicamente la disciplina dell'oro di cui alla legge n. 7/2000 per commisurare la sanzione al 10% del valore. Nessuna difesa è stata svolta dal resistente in cassazione.
Norme richiamate
art. 303, comma 3, lett. e), d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD)
sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti
La previsione, applicata al caso di diritti di confine poco superiori a 4.000 euro, è stata ritenuta sproporzionata e quindi disapplicabile perché eccedente il necessario per la riscossione e la prevenzione dell'evasione.
art. 5 TUE
il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati
È stato richiamato quale fonte del principio di proporzionalità in base al quale va verificata la compatibilità della sanzione doganale con il diritto dell'Unione.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
la sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo
Richiamato dall'Agenzia per sostenere un limite alla riduzione, ma non accolto come ostativo alla disapplicazione della disciplina sanzionatoria incompatibile con il diritto UE.
art. 16, comma 4, d.l. n. 158/2015
Citato nel ricorso come norma di coordinamento sanzionatorio, senza che la Corte vi abbia attribuito un ruolo decisivo nel definire la soluzione.
Legge n. 7/2000, art. 1, comma 2
chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero ... ha l'obbligo di dichiarare l'operazione
La CTR l'ha utilizzata come parametro normativo analogico per individuare una sanzione proporzionata all'omessa dichiarazione.
Legge n. 7/2000, art. 4, comma 2
sanzione amministrativa da un minimo del 10% ad un massimo del 40% del valore negoziato
È stata assunta dalla CTR quale base per rideterminare la sanzione nel 10% del valore dei beni non dichiarati.
Regolamento (UE) n. 952/2013
Richiamato per qualificare il diritto doganale come materia armonizzata, nella quale opera il principio di proporzionalità dell'Unione.
Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2008, Ecotrade, cause riunite C-95/07 e C-96/07
Richiamata per il principio secondo cui le sanzioni non devono eccedere quanto necessario a garantire l'esatta riscossione e ad evitare l'evasione.
Corte di Giustizia, sentenza 12 luglio 2012, EMS-Bulgaria Transport, C-284/11
Richiamata a sostegno dell'applicazione del principio di proporzionalità in materia sanzionatoria.
Corte di Giustizia, sentenza 17 luglio 2014, Equoland, C-272/13
Richiamata quale precedente centrale: la conformità della sanzione va valutata tenendo conto della natura e gravità dell'infrazione e delle modalità di determinazione dell'importo.
Corte di Giustizia, sentenza 19 luglio 2012, Rēdlihs, C-263/11
Richiamata per affermare che un meccanismo sanzionatorio percentuale rigido e non graduabile può risultare sproporzionato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di diritti di confine, una sanzione amministrativa rigidamente fissata in misura minima elevata, e non modulabile in concreto, può essere disapplicata se eccede quanto necessario per garantire l'esatta riscossione e prevenire l'evasione rispetto all'entità del tributo evaso.
- Il principio di proporzionalità dell'Unione europea richiede di valutare, per le sanzioni in settori armonizzati, la natura e la gravità della violazione, nonché la possibilità di graduare la risposta sanzionatoria alle circostanze del caso concreto.
- La disapplicazione della norma sanzionatoria nazionale per contrasto con il diritto UE non impedisce al giudice di individuare un diverso criterio di quantificazione della sanzione, purché il criterio applicato sia razionalmente ancorato a una base normativa e non sia una mera liquidazione equitativa.
- Quando la sanzione legale è manifestamente sproporzionata rispetto al valore dell'evasione, il giudice può sostituirla con una misura proporzionata al fatto, evitando che il minimo edittale diventi automaticamente afflittivo oltre il necessario.
- Il controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione deve essere svolto in termini sostanziali: conta non solo la previsione astratta della sanzione, ma anche l'effetto concreto prodotto nel caso specifico.
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