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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15094/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Europeo impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo di €22.236 disposto nei confronti di Bellitto per il reato di cui all'art. 640-bis c.p. Il ricorso sosteneva violazione ed errata interpretazione di tale norma: a fronte dei decreti ministeriali di settore il diritto ai contributi per l'attività di pascolo richiede l'esercizio per almeno 60 giorni annui e l'uso del "codice pascolo" per identificare il luogo del pascolamento; la normativa sui contributi è correlata a quella sanitaria e l'assenza del codice renderebbe falsa la rappresentazione della località di pascolo e favorirebbe la truffa. Il Procuratore Europeo inoltre depositava un'informativa con dichiarazioni raccolte dalla Polizia Giudiziaria come ulteriore prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la memoria contenente l'informativa e le dichiarazioni acquisite dopo il provvedimento impugnato: in sede di legittimità non sono ammissibili "documenti nuovi" o prove sopravvenute che non siano state esibite nei precedenti gradi, né è consentita la valutazione diretta di nuova prova. Sostanzialmente la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva correttamente escluso il fumus commissi delicti: nel caso i terreni destinati al pascolo erano nel medesimo comune della sede aziendale, per cui non sussisteva l'obbligo del codice pascolo; la Polizia Giudiziaria non aveva dimostrato l'assenza dei bovini nelle aree dichiarate e risultava invece la presenza degli animali nelle giornate dei controlli veterinari. La sola omissione della richiesta del codice pascolo non è sufficiente a provare la fittizietà dell'attività né la truffa. La Corte ha richiamato che, se ci sono nuovi elementi d'indagine, il pubblico ministero deve utilizzarli nelle fasi incidentali o richiedere nuovi provvedimenti al GIP/Tribunale di riesame.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma contestata come fonte del reato di truffa per il conseguimento di contributi comunitari; la Corte ha ritenuto che per affermare il fumus era necessario dimostrare la falsità o l'inesistenza degli elementi essenziali (es. assenza degli animali), non bastando l'omessa richiesta del codice pascolo.

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare i limiti dell'introduzione di "motivi nuovi" e la differenza tra motivi e produzione di documenti nuovi nel giudizio di legittimità.

  • art. 311, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato analogicamente (mediante riferimento all'art. 325, comma 3) per stabilire che nel giudizio di cassazione non sono ammissibili documenti nuovi non esibiti nei precedenti gradi.

  • art. 325, comma 3 cod. proc. pen.

    Utilizzato per richiamare i limiti probatori nel giudizio di legittimità in materia di misure cautelari reali.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Citato nella disamina storica per indicare che il nuovo codice non prevede la stessa facoltà di introdurre documenti nuovi in cassazione, amplificando il ruolo di controllo di legittimità della Corte.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio del travisamento della prova: la censura è ammessa in cassazione solo se riguarda una valutazione errata di elementi già acquisiti, non per valutare di nuovo prove sopravvenute.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Menziionato nel quadro delle fasi incidentali (appello/reiesame) in cui è possibile l'introduzione di elementi nuovi purché si assicuri il contraddittorio e la pertinenza rispetto allo stesso fatto.

  • artt. 309 e 310 cod. proc. pen.

    Richiamati per indicare le modalità attraverso cui nuove prove acquisite dal P.M. devono essere portate all'esame (fasi incidentali) e non direttamente in cassazione.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Citato nel ragionamento sulla non applicabilità in sede di produzione documentale ex art. 603 quando si tratta di giudizio di legittimità su misure cautelari reali.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili documenti o prove nuove che non siano stati esibiti nei precedenti gradi: le nuove acquisizioni investigative devono essere utilizzate nelle fasi incidentali o per richiedere nuovi provvedimenti al GIP/Tribunale competente.
  • Nel giudizio su misure cautelari reali la Corte di legittimità valuta la correttezza giuridica del provvedimento impugnato, non procede a una nuova valutazione di prove sopravvenute.
  • Per dimostrare il fumus commissi delicti in materia di contributi è necessario provare la falsità degli elementi sostanziali prodotti per ottenere il beneficio (es. inesistenza degli animali o dichiarazioni mendaci), mentre la mera omissione di adempimenti amministrativi (come la mancata richiesta del codice pascolo) non è di per sé probatoria della truffa.
  • Se emergono nuove risultanze investigative rilevanti, il pubblico ministero deve attivare le procedure appropriate (nuove richieste cautelari, integrazioni al GIP o produzione in sede di riesame) per assicurarne l'apprezzamento con il necessario contraddittorio.
  • Le questioni interpretative di norme amministrative/settoriali collegate all'accesso ai contributi (es. obbligo del codice pascolo) vanno valutate nel contesto fattuale concreto: l'obbligo può non sussistere se le aree interessate sono nello stesso comune della sede aziendale e il requisito non è automaticamente tassativo in ogni ipotesi.

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