Cassazione Penale, Sentenza n. 36550/2025 del 10/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 02/12/2024 che aveva dichiarato prescritti alcuni capi (1-b e 2-b), rideterminato le pene rimanenti e confermato le condanne per bancarotta fraudolenta. Le censure principali riguardavano: violazione del divieto di reformatio in pejus (aumento della pena in appello rispetto al primo grado), carenze o contraddittorietà nella motivazione della determinazione della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, contestazione della responsabilità per i fatti di distrazione (mancati o insufficienti elementi probatori e rendicontazioni per somme prelevate), dedotte illegittimità nell'utilizzabilità di dichiarazioni testimoniali (presunta veste di indagato della teste Balducci) e deduzioni sulla prescrizione di taluni reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per Giovanni Monorchio e Andrea Vertolomo. Per Monorchio la pena è stata rideterminata in 3 anni e 8 mesi di reclusione, con applicazione delle pene accessorie fallimentari e interdizione temporanea dai pubblici uffici; per Vertolomo la pena è stata rideterminata in 4 anni di reclusione (pena base 3 anni e 8 mesi aumentata di 4 mesi ex art. 81 c.p.), con medesime pene accessorie. I motivi relativi alla responsabilità sostanziale e alla motivazione sono stati in gran parte rigettati: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulla natura distrattiva dei prelievi in assenza di rendicontazione. Il ricorso di Pasquale Tufano è stato dichiarato inammissibile e il suo stato sostanziale di condanna è confermato; a suo carico condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sono confermate nel resto le statuizioni della Corte d'appello.
Norme richiamate
Viene richiamato il divieto di reformatio in pejus: il giudice d'appello non può infliggere una pena più grave (per specie o quantità) se l'appello è proposto solo dall'imputato; il divieto riguarda tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena (anche la pena base e gli aumenti).
Norma sul cumulo materiale/reati concorrenti: utilizzata per calcolare l'aumento della pena per reati concorrenti; la Corte ha corretto l'entità dell'aumento applicato in appello rispetto al primo grado.
Riferita all'aggravante per più fatti di bancarotta e all'attenuante per speciale tenuità del danno; la Corte ha rilevato che l'esclusione dell'aggravante segue la declaratoria di prescrizione di alcuni capi e che la speciale tenuità va valutata in base alla diminuzione patrimoniale causata alla massa attiva.
Richiamato quale parametro del minimo edittale per la bancarotta (pena base di riferimento) e considerato nel giudizio di congruità della pena in prossimità del minimo.
Regola le forme di ascolto del teste che riveste posizione di indagato; la Corte ha valutato che l'accertamento della veste di 'indagato' è sostanziale e rimane appannaggio del giudice di merito, escludendo l'utilizzabilità dedotta solo su base formale.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nel graduare la pena secondo tali criteri.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in pejus nell'appello proposto solo dall'imputato vale non solo sull'entità complessiva della pena, ma su tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena (pena base, aumenti/diminuzioni); l'appello dell'imputato non può dunque comportare un peggioramento del trattamento sanzionatorio.
- Nei reati di bancarotta prefallimentare il termine di prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla consumazione delle singole condotte distrattive.
- Le circostanze attenuanti generiche non si riconoscono automaticamente per mera assenza di precedenti: richiedono elementi positivi che giustifichino la mitigazione; il diniego deve essere motivato su basi logiche con riferimento all'art. 133 c.p.
- Somme prelevate dall'amministrazione societaria asserite come rimborsi o compensi devono essere adeguatamente rendicontate e documentate; in assenza di specifiche evidenze il prelievo può integrare distrazione rilevante ai fini della bancarotta.
- La qualificazione della veste del dichiarante (testimone vs. indagato) va accertata sostanzialmente dal giudice di merito; in cassazione l'eventuale censura sull'utilizzabilità delle dichiarazioni deve dimostrare l'incidenza dell'esclusione di tale prova sull'esito del giudizio.
- La determinazione della pena rientra in ampia discrezionalità del giudice di merito; differenze di trattamento fra coimputati non configurano automaticamente vizio di motivazione se fondate su ragioni logiche e non irragionevoli.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio in modo limitato (es. soltanto sulla determinazione della pena) se riscontra errori di diritto nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, rideterminandolo quando la rettifica è possibile in sede di legittimità.
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