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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29223/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Catania, a seguito di appello del Pubblico Ministero, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso). I motivi principali erano: (1) nullità/omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello cautelare del PM ex art. 310 c.p.p., per genericità dei motivi; (2) carenza di motivazione sulla ricostituzione/operatività dell'associazione mafiosa (continuità con il clan Puntina-Pillera) e sul ruolo del ricorrente (mancanza di affectio societatis, assenza della forza di intimidazione, omertà e assoggettamento); (3) motivi aggiunti riguardanti violazioni procedurali (artt. 192, 273 comma 1‑bis, 292 comma 2 lett. c) e c)‑bis c.p.p.) e vizio di motivazione in relazione all'art. 416‑bis c.p., nonché contestazioni sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto infondate le doglianze in punto di inammissibilità dell'appello del PM, trovando che l'atto di gravame non si limitava a un mero richiamo per relationem e che la decisione del Tribunale, pur non rispondendo testualmente a ogni deduzione, risultava comprensiva e argomentata nella sua struttura complessiva. Quanto al nocciolo relativo all'esistenza e all'operatività dell'associazione mafiosa e al ruolo del ricorrente, la Corte ha condiviso la valutazione di merito del Tribunale: le intercettazioni, gli incontri (tra cui un summit tenuto presso l'abitazione del ricorrente), le estorsioni, l'usura e i contatti con altri gruppi mafiosi delineano una continuità operativa del clan Puntina-Pillera e la posizione di rilievo del ricorrente all'interno della struttura. I motivi nuovi sono stati ritenuti generici o non idonei a scalfire la motivazione di merito. È stata anche confermata la sussistenza delle esigenze cautelari e l'idoneità della custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistente, in via di gravità indiziaria, l'associazione di tipo mafioso: valutazione fondata sulla continuità operativa del clan, sulla percezione della forza intimidatrice sul territorio, sulle estorsioni, sull'usura e sugli incontri organizzativi; non è richiesta una manifestazione violenta concreta se la fama criminale e la capacità intimidatoria risultano percepite.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello del Pubblico Ministero in materia cautelare. La Corte ha osservato che l'appello cautelare è sottoposto allo statuto degli ordinari mezzi di impugnazione e deve rispettare il requisito di specificità dei motivi; tuttavia nel caso concreto l'appello non è stato ritenuto meramente generico.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiede la specificità dei motivi di impugnazione; la Corte ha sottolineato che i motivi devono confrontarsi con il provvedimento impugnato e che l'assenza di rilievi puntuali rende i motivi generici e inammissibili.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Riferimento allo statuto degli ordinari mezzi di impugnazione; la Corte utilizza la corrispondenza normativa per sostenere l'applicabilità delle regole di specificità anche all'appello cautelare ex art. 310 c.p.p.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Invocata dalla difesa per censurare la motivazione ritenuta insufficiente; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente indicato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, escludendo la nullità prospettata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato nei motivi aggiunti in relazione a presunte violazioni procedurali; la Corte non ha ritenuto tali censure idonee a scalfire la motivazione o la valutazione cautelare.

  • art. 273 cod. proc. pen. (comma 1‑bis)

    Richiamato nei motivi aggiunti per questioni di procedimento; la Corte ha ritenuto le censure non specifiche o infondate rispetto al contenuto motivazionale.

  • art. 292 comma 2 lett. c) e c)‑bis cod. proc. pen.

    Citate nella prospettazione difensiva in tema di motivazione e requisito della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia ampiamente soddisfatto i requisiti richiesti per la misura cautelare.

  • art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiede l'indicazione dei motivi con la necessaria specificità per l'impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi difensivi che non si confrontavano puntualmente con la motivazione del Tribunale.

Massime di principio

  • L'appello cautelare del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p. è soggetto al requisito di specificità dei motivi: un richiamo meramente 'per relationem' può essere inammissibile, ma il risultato dipende dal contenuto complessivo dell'atto di gravame e dal grado di specificità rispetto al provvedimento impugnato.
  • La mancanza di una risposta testuale a ogni singola deduzione nell'ordinanza impugnata non determina automaticamente la nullità se il rigetto o la valutazione emergono dalla struttura complessiva e dalla argomentazione del provvedimento.
  • Per qualificare un'associazione come di tipo mafioso non è necessaria la prova di atti violenti specifici: è sufficiente dimostrare la continuità operativa, la fama criminale ereditata dalla 'casa‑madre', la capacità intimidatoria percepita sul territorio e l'esercizio di attività illecite tipiche (es. estorsioni, usura), anche attraverso elementi intercettivi e riunioni organizzative.
  • Nel giudizio cautelare la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari può basarsi su un apprezzamento sintetico del compendio investigativo; censure generiche e non puntuali della difesa sono spesso inammissibili.
  • Per difendersi efficacemente da misure cautelari per associazione mafiosa è necessario fornire critiche precise, coerenti e documentate alla ricostruzione probatoria del giudice (confronto punto per punto con la motivazione), evitando argomentazioni apodittiche o meramente assertive.

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