Cassazione Civile, Ordinanza n. 29601/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, di una professionista per l'attività svolta nell'anno 2011 e dalla conseguente richiesta dell'INPS di contributi previdenziali mediante avviso di addebito notificato il 23 agosto 2017. Il Tribunale aveva ritenuto dovuti i contributi e la Corte d'appello di Ancona aveva respinto l'appello, affermando che la prescrizione non fosse maturata perché il termine avrebbe iniziato a decorrere solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del 27 settembre 2012 e, in ogni caso, vi sarebbe stata sospensione per doloso occultamento del credito contributivo, desunto dalla mancata compilazione del quadro RR. La ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione della disciplina sulla prescrizione contributiva e dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice d'appello individuato erroneamente il dies a quo; (2) violazione degli artt. 2941 n. 8 e 2967 c.c. per l'erronea configurazione del doloso occultamento; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, perché in atti vi sarebbe stata la dichiarazione dei redditi completa di quadro CM relativo ai proventi professionali; (4) omessa pronuncia sull'errore nella quantificazione delle sanzioni; (5) illegittima quantificazione delle sanzioni ex art. 116, comma 8, L. n. 388/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando insussistente il credito contributivo dell'INPS per l'attività professionale svolta nell'anno 2011 per intervenuta prescrizione. Ha inoltre condannato l'INPS alle spese del giudizio di legittimità e compensato integralmente le spese dei gradi di merito, valorizzando la novità e complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
iscrizione di ufficio alla Gestione separata
la contribuzione dovuta alla Gestione separata va accertata secondo le regole sulla decorrenza della prescrizione proprie del credito contributivo, senza far dipendere il dies a quo dalla mera dichiarazione dei redditi.
art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato dalla ricorrente come norma sulla prescrizione dei contributi previdenziali.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè quando il contributo è esigibile e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
la sospensione per doloso occultamento non può essere desunta automaticamente dalla sola omissione del quadro RR; occorre un effettivo occultamento doloso del debito.
richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio sulla prescrizione e sull'eventuale occultamento del credito.
art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla contribuzione e prescrizione previdenziale.
artt. 1 e ss. d.lgs. n. 462 del 1997
richiamati dalla ricorrente nell'ambito della disciplina del controllo e della riscossione delle imposte/contributi.
art. 3 d.m. n. 282 del 1995
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina applicata al caso.
art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001
richiamato dalla ricorrente ai fini della decorrenza dei termini connessi agli adempimenti fiscali e contributivi.
invocato per censurare la valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito.
richiamato per l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle sanzioni.
art. 116, comma 8, L. n. 388 del 2000
invocato quale parametro della legittimità della quantificazione delle sanzioni previdenziali.
richiamato per la proposta in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
utilizzato per la decisione nel merito da parte della Cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal momento in cui il contributo è esigibile, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del professionista, che è un mero adempimento dichiarativo e non il presupposto costitutivo del credito.
- Il differimento dei termini di versamento incide sulla decorrenza della prescrizione: il dies a quo va individuato tenendo conto del termine effettivamente previsto per il pagamento del contributo relativo all'anno di riferimento.
- La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito contributivo non può essere ricavata in via automatica dalla mancata compilazione del quadro RR o da una mera omissione dichiarativa; occorre una condotta dolosa idonea a occultare il credito all'ente previdenziale.
- Quando dai fatti accertati in sentenza emerge con certezza la maturazione della prescrizione e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito sull'insussistenza del credito.
- Le censure relative alla decorrenza della prescrizione e alla pretesa sospensione per occultamento possono assorbire i motivi sulle sanzioni, se l'accertamento del credito principale viene meno per prescrizione.
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