Sentenza n. 1426/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale civile di Cosenza che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 534/2025 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre agli accessori dovuti. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 marzo 2025, anche tramite PEC, ed era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione. Persistendo l’inadempimento ministeriale, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo anche la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione o ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua regolare notificazione e il decorso del termine di centoventi giorni, nonché il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha posto compensi e spese dell’eventuale attività commissariale a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendo applicabile analogicamente la disciplina relativa ai giudizi di ottemperanza per condanne pecuniarie. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché manifestamente iniqua in relazione alla natura della Carta elettronica docenti, qualificata come contributo per l’aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, una volta decorso il termine di moratoria applicabile alle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto tale misura è stata esclusa perché manifestamente iniqua.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola che pone compensi e spese dell’attività commissariale a carico dell’amministrazione inadempiente, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale attribuito tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
È richiamato dalla sentenza da eseguire quale fondamento della corresponsione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato contenente una condanna al pagamento di somme, quando la sentenza sia stata notificata all’amministrazione e sia decorso il termine di moratoria previsto dalla legge.
- Accertati il giudicato, la notificazione della pronuncia e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale della decisione entro un termine congruo e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La disciplina relativa all’imputazione all’amministrazione inadempiente dei compensi e delle spese del commissario ad acta, prevista per specifiche ipotesi di ottemperanza a condanne pecuniarie, può essere applicata analogicamente ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo alla natura e alla funzione della prestazione oggetto del giudicato, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua.
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