Cassazione Civile, Ordinanza n. 21970/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva intrattenuto con una banca un rapporto di conto corrente per molti anni e, in primo grado, aveva chiesto la ripetizione delle somme che assumeva indebitamente addebitate per interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta, interessi usurari, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e spese non previste dal contratto. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca alla restituzione. In appello la banca aveva ottenuto riforma della decisione, perché la corte territoriale aveva ritenuto non provata, da parte del correntista-attore, la ricostruzione completa del rapporto di dare-avere, anche in ragione della mancanza di continuità degli estratti conto e della non sufficienza degli estratti scalari. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato: 1) la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello non aveva valorizzato come prova gli estratti a scalare e la consulenza tecnica di parte, oltre al fatto che la banca non aveva contestato i conteggi; 2) in subordine, la mancata applicazione del criterio del "saldo zero"; 3) la conseguente erronea regolazione delle spese di lite. La controricorrente ha resistito. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a contestare il giudizio di fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, non già una reale violazione di legge, e che il terzo motivo restasse assorbito dal rigetto dei precedenti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei casi tipici di decisione su prove non introdotte o di radicale disattesa della regola di libera valutazione, mentre nel caso concreto la doglianza investiva soltanto il diverso apprezzamento del materiale istruttorio. Ha inoltre ribadito che, nelle controversie bancarie su ripetizione di indebito, l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda e la ricostruzione dell'andamento del conto incombe sul correntista; la produzione incompleta degli estratti conto non può essere supplita imponendo automaticamente il criterio del "saldo zero". La Corte ha valorizzato il rilievo del giudice di merito secondo cui, dai primi estratti del 2001 e in particolare dal 20.2.2001, non emergevano addebiti illegittimi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda di ripetizione dell'indebito grava sul correntista che agisce contro la banca; non basta contestare il diverso apprezzamento del materiale istruttorio
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti o abbia affermato espressamente di non dover osservare la regola di disponibilità della prova; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove acquisite
la violazione è configurabile solo se il giudice abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove o abbia attribuito valore legale a prove che non lo hanno; non riguarda il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento
i motivi dedotti come violazione di legge non possono essere usati per censurare il giudizio di fatto e la ricostruzione probatoria del merito
la violazione dell'art. 116 c.p.c. può, nei casi tipici, integrare un vizio processuale deducibile sotto questo profilo
il motivo sulle spese è stato ritenuto travolto dal rigetto dei motivi principali
la regolazione delle spese di lite segue la soccombenza
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a conto corrente bancario, il correntista che agisce in restituzione deve provare i fatti costitutivi della domanda e ricostruire l'andamento del rapporto; la mancanza di estratti conto completi non comporta automaticamente l'accoglimento della pretesa né impone il criterio del saldo zero.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia realmente deciso sulla base di prove non ritualmente acquisite o abbia disatteso il regime legale di valutazione della prova; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia preferito alcune risultanze ad altre.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova tra le parti; se si contesta soltanto l'apprezzamento del materiale probatorio, la doglianza non attiene alla regola di riparto dell'onere probatorio ma al merito.
- In materia bancaria, gli estratti a scalare e altre risultanze documentali possono essere apprezzati dal giudice di merito come supporto ricostruttivo del rapporto, ma la valutazione della loro sufficienza probatoria resta insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
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