Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32138/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina del 10/01/2025. Contestano, in sintesi: (a) la confisca dell'appartamento di proprietà del padre di Bruno Massimo - lamentando l'omessa verifica della buona fede e dell'assenza di vantaggi per l'"extraneus" - e profili di vizio motivazionale; (b) la determinazione del trattamento sanzionatorio per entrambi (calcolo della pena, applicazione di riduzioni/recidiva e individuazione del reato più grave per Lisitano), nonché la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis per Lisitano. Parte del motivo guarda alla corretta applicazione e quantificazione della pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al trattamento sanzionatorio (pena, recidiva, individuazione del reato più grave, riduzioni) perché le parti, nell'ambito del rinvio, avevano legittimamente concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con conseguente rinuncia ai relativi motivi e formazione del giudicato sostanziale su quelle questioni. Quanto alla confisca impugnata da Bruno, la Corte ha ritenuto il motivo esaminabile ma manifestamente infondato: il giudice del rinvio ha fornito motivazione adeguata sul punto, evidenziando che armi sono state rinvenute in locali pienamente accessibili al proprietario, rendendo conoscibile l'uso illecito del bene, con conseguente esclusione della buona fede dell'"estraneo". Esito finale: i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.) e rilevati profili di colpa nella determinazione della causa (testo interrotto sull'ulteriore consequenzialità).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Consente il "concordato sulla pena" in appello; la Corte ha ritenuto che l'accordo delle parti disponga la rinuncia ai motivi relativi al trattamento sanzionatorio, formando giudicato sostanziale su quelle questioni e rendendo inammissibili i relativi motivi in Cassazione.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della autonomia della fase rescissoria rispetto a quella rescindente e dei limiti entro cui operare il giudice del rinvio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma impiegata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha chiarito, richiamando le Sezioni Unite, che tale norma (restrizione delle impugnazioni nel patteggiamento) non è applicabile per analogia al concordato in appello ex art. 599-bis; il regime di impugnazione del concordato segue l'ordinario principio della rinuncia ai motivi.

  • sentenza SS.UU. n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio)

    Principio centrale richiamato: il concordato in appello non è soggetto alle preclusioni previste dall'art. 448, comma 2-bis; l'impugnabilità della sentenza resa a seguito di concordato deve essere valutata alla stregua dell'ordinario effetto preclusivo della rinuncia ai motivi.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla riduzione 'di un terzo' a seguito di precedente giudicato con rito abbreviato; la Corte ha ritenuto la questione inerente al trattamento sanzionatorio inammissibile per effetto della rinuncia delle parti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato da Lisitano (prevalenza delle circostanze attenuanti generiche). La questione è ricompresa nei profili sanzionatori oggetto di concordato e pertanto non ammissibile in Cassazione.

  • art. 240 cod. pen.; art. 192 c.p.p.; art. 527 c.p.p.; art. 533 c.p.p.; art. 606 c.p.p.; art. 610, comma 5-bis c.p.p.; artt. 73, 81, 133 cod. pen.

    Norme richiamate nella disamina dei motivi (vizi di motivazione, individuazione del reato più grave, limiti di impugnazione, oneri di motivazione). La Corte ha comunque escluso l'ammissibilità delle censure relative a questioni di pena/concordato in quanto difese mediante rinuncia.

  • giurisprudenza richiamata (es. Sez. 3, n. 25797/2021 De Witt; Sez. 4, n. 52803/2018 Bouachra; Sez. 3, n. 34548/2023 D.; Sez. 3, n. 29586/2017 C.)

    I precedenti richiamati rafforzano il principio che, se le parti concordano la pena in appello, non possono poi sollevare in Cassazione le doglianze sulle questioni alle quali hanno rinunciato; per la confisca la giurisprudenza richiede una valutazione concreta della buona fede e dell'assenza di vantaggi per l'estraneo.

Massime di principio

  • Se le parti concordano la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinunciano ai motivi di impugnazione, le questioni relative al trattamento sanzionatorio diventano, di regola, inammissibili in Cassazione per formazione del giudicato sostanziale.
  • La sentenza delle Sezioni Unite Fazio (n. 19415/2022) esclude l'applicazione del regime restrittivo dell'art. 448, comma 2-bis, al concordato in appello: il concordato segue le ordinarie conseguenze della rinuncia ai motivi, non introduce preclusioni speciali.
  • La confisca non rientra automaticamente nel concordato se non è stata espressamente oggetto dell'accordo: resta pertanto autonomamente sindacabile in Cassazione, ma le censure che si risolvono in diverse valutazioni di merito sono spesso dichiarate inammissibili o infondate se il giudice di merito ha fornito adeguata motivazione.
  • Per sostenere che un soggetto proprietario/estraneo sia in buona fede e non abbia tratto vantaggi dal reato, è necessario dimostrare l'impossibilità di conoscenza dell'uso illecito del bene con la diligenza richiesta dalla situazione concreta; rinvenimenti di oggetti illeciti in locali usualmente accessibili al proprietario rendono probabile la conoscibilità.
  • Chi intende preservare la possibilità di impugnare in Cassazione aspetti relativi alla pena, alla recidiva o alle modalità di calcolo della sanzione deve evitare di aderire a un concordato che comprenda quelle precise rinunce, o deve esplicitare la riserva delle questioni che intende preservare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.