Cassazione Penale, Sentenza n. 01121/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il loro riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (somma complessiva di € 406.500,00) disposto dal G.I.P. del Tribunale di Nola; contestano la mancanza o mera apparente motivazione in ordine al fumus commissi delicti (riciclaggio per € 374.695,00 e ricettazione per € 31.805,00) e del periculum in mora. In particolare deducono che: il solo possesso del denaro non è idoneo a fondare il riciclaggio senza riscontri investigativi su un reato presupposto; le dichiarazioni rese agli operanti non sono attendibili per possibile barriera linguistica; le modalità del ritrovamento (banconote visibili, assenza di strumenti tipici per spaccio) e gli elementi sequestrati (macchinette contasoldi, appunti in arabo, banconote tagliate) non giustificherebbero l'inferenza di provenienza delittuosa; infine il decreto di sequestro sarebbe privo di motivazione sul pericolo di dispersione del denaro e il Tribunale di Napoli non potrebbe integrare motivazioni assenti nel provvedimento genetico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di Napoli non fosse mancante né meramente apparente: il riesame ha compiuto una valutazione sommaria del fumus limitata alla congruità degli elementi esposti (dichiarazioni spontanee, macchinette contasoldi, appunti contabili, banconote false) e ha individuato un collegamento logico con ambienti criminali e con la provenienza delittuosa del denaro. Sul periculum in mora la Corte ha ritenuto presente una motivazione, seppur sintetica, nel provvedimento originario e legittimamente integrata dal Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9 c.p.p.; la motivazione fornita sul rischio di dispersione è stata ritenuta sufficiente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge; la nozione comprende la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente.
La manifestità dell'illogicità è rimessa al motivo specifico di cui alla lett. e) dell'art. 606 e non può essere evocata impropriamente come violazione di legge ai sensi dell'art. 325.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede la concisa motivazione anche del periculum in mora, con riferimento alle ragioni per cui il bene potrebbe essere disperso, deteriorato o alienato nelle more del giudizio.
Riferimento normativo sulla confiscabilità dei proventi di reato; il G.I.P. ha indicato la suscettibilità di confisca come motivo per l'adozione del sequestro.
art. 648 c.p. e art. 648-bis c.p.
Per i reati contro il patrimonio con delitto presupposto (ricettazione/riciclaggio) è necessario individuare almeno la tipologia del reato presupposto; il mero possesso di denaro non basta: occorrono elementi significativi e congrui che colleghino la somma a un reato presupposto.
art. 324, comma 7 c.p.p. e art. 309, comma 9 c.p.p.
Il Tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione del provvedimento 'genetico' (G.I.P.), anche con argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie.
Prevede la condanna alle spese per ricorso dichiarato inammissibile; applicata ai ricorrenti.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata: Ivanov, Bevilacqua, e altre pronunce)
Principi consolidati: la verifica del riesame sulle misure reali è limitata a una valutazione sommaria del fumus; la nozione di violazione di legge comprende la mancanza o apparente motivazione; non si possono trasformare giudizi di merito in sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro è ammesso solo per violazione di legge; censure di logica manifestamente contraria devono essere formulate con il motivo specifico previsto dall'art. 606 c.p.p.
- In sede di riesame il giudice effettua una valutazione sommaria del fumus commissi delicti: deve verificare la compatibilità tra gli elementi rappresentati e la fattispecie legale, senza decidere il merito o sostituirsi alle indagini.
- Per reati che richiedono un delitto presupposto (es. riciclaggio/ricettazione) non basta il mero possesso di grosse somme: è necessario almeno individuare la tipologia del reato presupposto e offrire elementi concreti, significativi e congrui che colleghino il denaro al reato.
- La motivazione del periculum in mora nel sequestro finalizzato alla confisca deve spiegare perché il bene potrebbe essere disperso, deteriorato, utilizzato o alienato; tuttavia una motivazione sintetica, se coerente e non meramente apparente, può essere sufficiente.
- Il tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione del provvedimento originario (G.I.P.), anche con argomentazioni aggiuntive, purché rispettose dei limiti del riesame sommario.
- Elementi quali dichiarazioni spontanee attendibili (e rese in lingua comprensibile), presenza di strumenti di gestione di denaro, appunti contabili o banconote false possono, presi insieme, costituire indizi idonei a sostenere il fumus di provenienza delittuosa; la loro valutazione può essere sindacata solo nei limiti della tutela di legge.
- La presunta barriera linguistica deve essere considerata se dagli atti risulta il dubbio sulla comprensione; se le dichiarazioni sono rese in italiano o documentate, la questione è meno persuasiva come motivo di invalidità delle dichiarazioni stesse.
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