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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28016/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il suo reclamo volto alla disapplicazione della disciplina sul trattenimento della corrispondenza applicabile ai detenuti sottoposti al regime speciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen.; contestava in particolare che il Tribunale del riesame non avesse valutato correttamente le implicazioni del reclamo sulle comunicazioni dei detenuti e avesse erroneamente escluso la possibilità di disapplicare la norma sul trattenimento della corrispondenza

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: il telegramma e la cartolina oggetto del reclamo erano stati restituiti al ricorrente prima dell'udienza, per cui l'impugnazione non era più concreta e attuale. La Corte ha comunque richiamato la disciplina applicabile (art. 18-ter e art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e) Ord. pen.) osservando che la misura di controllo della corrispondenza si applica anche ai soggetti 41-bis e che, sebbene il testo non imponga espressamente un obbligo motivazionale, tale requisito è immanente per effetto dell'art. 15 Cost. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 18-ter Ord. pen.

    La disciplina del trattenimento della corrispondenza, in entrata o in uscita, dei detenuti, è contenuta nell'art. 18-ter Ord. pen., così come novellata dalla legge 8 aprile 2004, n. 95

    Regola il trattenimento della corrispondenza e si applica anche ai soggetti 41-bis; costituisce la base normativa del potere di controllo della posta dei detenuti

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e) Ord. pen.

    Il comma 2-quater, lett. e), prevede la sottoposizione al visto di censura della corrispondenza

    Conferma che i detenuti sottoposti al regime differenziato sono soggetti al controllo della corrispondenza; pur senza un obbligo motivazionale espresso, la motivazione è ritenuta immanente in forza dell'art. 15 Cost.

  • art. 15 Cost.

    L'art. 15 Cost. stabilisce che la libertà e la segretezza della corrispondenza possano essere limitati solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria

    Funge da parametro costituzionale: qualunque limitazione della corrispondenza richiede atto motivato, sicché anche i provvedimenti di controllo/censura sulla corrispondenza devono risultare adeguatamente motivati

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto

    L'interesse ad impugnare va valutato in termini utilitaristici: deve essere concreto e attuale al momento della proposizione e della decisione dell'impugnazione; la sua assenza comporta inammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. è previsto il versamento di una somma alla cassa delle ammende

    Consente la condanna al versamento di una somma a titolo di ammenda processuale in caso di inammissibilità, qui quantificata in euro 3.000

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale sia al momento della proposizione sia al momento della decisione: il venir meno dell'oggetto concreto della controversia (es. restituzione della corrispondenza) rende l'impugnazione inammissibile
  • Le norme sul controllo della corrispondenza (art. 18-ter e art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e)) si applicano anche ai detenuti sottoposti al regime 41-bis; pertanto la possibilità di 'trattenimento' della corrispondenza è normativa e non eccezionale
  • Anche se una norma non prevede espressamente un obbligo motivazionale, il principio costituzionale di cui all'art. 15 Cost. impone che le limitazioni della libertà e della segretezza della corrispondenza siano disposte con atto motivato dall'autorità competente
  • Una motivazione 'sintetica' o 'assertiva' del provvedimento può essere censurabile sul merito, ma la censura può risultare sterile se manca il requisito procedurale dell'interesse: vale la pena agire tempestivamente quando il pregiudizio è concreto
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare e preservare l'interesse (ad es. impedire la restituzione o ottenere provvedimenti cautelari) per evitare che il ricorso diventi privo di oggetto e quindi inammissibile

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