Cassazione Penale, Sentenza n. 30688/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale denunciava generica errata applicazione degli artt. 291-bis e 291-ter d.P.R. n. 43/1973 e degli artt. 163 e 175 c.p., lamentando l'esclusione delle aggravanti e l'attribuzione di benefici. Cusimano deduceva vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva facoltativa e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante comportamento collaborativo e confessione. Giordano contestava il diniego delle attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza e la confessione e la determinazione della pena lontana dal minimo edittale. Bruno lamentava la quantificazione incongrua della pena nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'apporto minore al fatto e la confessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale per generica carenza di concretezza e motivazione ai sensi dell'art. 581 cod.proc.pen.; ha rigettato i ricorsi proposti da Cusimano, Giordano e Bruno, ritenendoli infondati. In particolare: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'applicazione della recidiva per Cusimano alla luce dei precedenti e del ruolo nel fatto; ha confermato il legittimo diniego delle attenuanti generiche da parte della Corte territoriale in quanto motivato con elementi preponderanti (gravità della condotta, ruolo degli imputati, precedenti) e ha giudicato congrua la determinazione della pena desumibile dal complesso argomentativo della sentenza impugnata. Conseguentemente è stata confermata la sentenza di merito e gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973
Norma oggetto di censura con riferimento alla qualificazione del reato contestato; la Corte ha valutato l'applicazione convenzionalmente nel quadro della responsabilità degli imputati senza rilevare vizio di diritto nella sentenza impugnata
art. 291-ter d.P.R. n. 43/1973
Aggravante contestata dal Procuratore generale: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sull'esclusione dell'aggravante fosse adeguata e il censore privo di concreti elementi per dimostrare un errore
art. 293-ter d.P.R. n. 43/1973
Richiamata in riferimento alle aggravanti: la Corte ha valutato la correttezza della loro esclusione o ricognizione alla luce della motivazione di merito
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente considerato i criteri dell'art.133 nel testo complessivo della sentenza, giustificando la commisurazione della pena
Riguarda benefici di legge: il Procuratore generale ne contestava il riconoscimento, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile
Riguarda benefici penitenziari: richiamata dal Procuratore generale ma senza specificità tali da fondare il ricorso
Regola l'attenuante per la collaborazione/confessione: la Corte ha affermato che la confessione non è automaticamente idonea a fondare la concessione; il giudice di merito valuta l'effettiva rilevanza della confessione e la sua sincerità
Concorso di persone nel reato: richiamato negli atti per la partecipazione degli imputati; la valutazione del ruolo (acquirenti/corrieri/organizzatori) è stata rilevante per la motivazione
Recidiva: la Corte ha richiamato l'onere motivazionale del giudice che applica la recidiva facoltativa, ritenuto qui assolto dalla Corte d'appello in relazione ai precedenti e al ruolo nel fatto
Determinazione della pena: richiamato nei motivi dei ricorrenti; la Corte ha ritenuto la quantificazione motivata nel complesso argomentativo della sentenza impugnata
art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Regola i requisiti del ricorso in Cassazione: applicata per dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore generale per indeterminatezza e mancanza di elementi concreti
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità per violazione delle norme sui motivi: applicata insieme all'art.581 per il ricorso del Procuratore generale
art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020
Norma procedurale invocata per procedimento in camera di consiglio senza intervento delle parti; richiamata nel contesto procedurale
Prevede la condanna per le spese processuali a carico dei ricorrenti soccombenti: applicata a seguito del rigetto dei ricorsi degli imputati
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli elementi di fatto e diritto che sorreggono le doglianze; la genericità comporta l'inammissibilità conformemente all'art.581 cod.proc.pen.
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione specifica sul nesso tra precedenti e maggiore capacità a delinquere; se il giudice di merito fornisce tale motivazione, essa è difficilmente censurabile in Cassazione.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è discrezionale e richiede elementi positivi: l'assenza di elementi favorevoli non obbliga il giudice ad accordarle; il diniego è legittimo se fondato su ragioni preponderanti e adeguatamente motivate.
- La confessione o la collaborazione non determinano automaticamente l'attenuante di cui all'art.62-bis: occorre verificarne la sincerità e l'effettiva rilevanza istruttoria, soprattutto se intervenuta dopo raccolta probatoria significativa.
- La motivazione sulla determinazione del 'quantum' della pena può essere desunta dal complesso contesto argomentativo della sentenza e non necessariamente da una parte specifica dedicata alla commisurazione, salvo che la pena sia manifestamente sproporzionata rispetto alla media edittale.
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