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Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 3039 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Appello - produzione documentale -- Originale e fotocopia di un documento - Contestazione di non conformità - Necessita di puntuali rilievi -- tassa circolazione veicoli - prescrizione triennale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, l'ammissibilità della produzione documentale effettuata per la prima volta in appello, in particolare con riferimento alle cartelle di pagamento, e la contestazione della conformità delle copie agli originali. Dall'altro lato, era controversa la prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica, per il quale il contribuente sosteneva l'applicazione del termine triennale, mentre l'amministrazione pretendeva l'estensione del termine decennale.

La decisione

La produzione in appello della documentazione relativa alle cartelle è stata ritenuta ammissibile in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, che rende non applicabile al processo tributario il divieto di nuove produzioni documentali previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c. È stato inoltre stabilito che la contestazione della conformità tra copia e originale deve essere specifica e puntuale, con l'indicazione del documento contestato e delle concrete difformità riscontrate. Quanto alla tassa di circolazione dei veicoli, il termine di prescrizione è stato individuato in tre anni; non è quindi possibile applicare automaticamente il termine ordinario decennale. In assenza di validi atti interruttivi tempestivi, la pretesa deve considerarsi prescritta.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Nel processo tributario prevalgono le regole speciali del D.Lgs. 546/1992 rispetto alle disposizioni generali del codice di procedura civile incompatibili con esse; pertanto, la produzione di documenti in appello non è soggetta al divieto previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c.

  • Art. 345, comma 3, c.p.c.

    Il divieto di produrre nuovi documenti in appello non trova applicazione nel processo tributario quando contrasta con la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 546/1992.

  • Termine di prescrizione della tassa automobilistica

    Il credito relativo alla tassa di circolazione dei veicoli si prescrive in tre anni. Il termine decennale non può essere applicato per il solo fatto che la pretesa sia contenuta in una cartella di pagamento, salvo l'esistenza di un valido titolo giudiziale definitivo che ne trasformi il regime.

  • Cassazione, sentenza n. 27774/2017

    È richiamata quale precedente in materia di contestazione della conformità delle copie agli originali e di produzione documentale nel giudizio tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è generalmente possibile produrre documenti anche per la prima volta in appello, purché siano pertinenti e utili alla decisione, poiché la disciplina speciale tributaria prevale sul divieto generale previsto dal codice di procedura civile.
  • La contestazione di una copia documentale non può essere generica: occorre individuare esattamente il documento contestato e indicare quali parti o elementi differirebbero dall'originale.
  • Per la tassa automobilistica il termine ordinario di prescrizione è triennale. La semplice iscrizione a ruolo o la notifica di una cartella non comportano, da sole, l'applicazione del termine decennale.
  • Chi eccepisce la prescrizione deve verificare la sequenza degli atti notificati e l'eventuale presenza di atti interruttivi validamente notificati entro il termine applicabile.
  • La produzione tardiva dei documenti può essere ammessa, ma ciò non esclude la necessità che l'amministrazione dimostri adeguatamente l'esistenza, la notifica e il contenuto della pretesa.

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