Cassazione Civile, Ordinanza n. 18837/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un socio di un'associazione ricreativa un avviso di accertamento e un atto di contestazione per IRES, IVA, IRAP e sanzioni relativi all'anno d'imposta 2008, assumendo che egli fosse obbligato e responsabile in solido, quale soggetto che avrebbe compiuto atti in nome e per conto dell'associazione. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario, ottenendone l'annullamento in primo grado; in appello l'Ufficio aveva ottenuto la riforma della decisione. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la tardività dell'appello dell'Agenzia per insufficiente prova della tempestiva spedizione dell'atto, dall'altro l'erronea applicazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che il contratto valorizzato dall'Ufficio lo vedeva agire in nome proprio come sublocatore, e non in nome e per conto dell'associazione, senza compimento di atti gestori idonei a fondare la sua responsabilità solidale per i debiti tributari dell'ente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo provata la tempestività dell'appello dell'Agenzia sulla base della distinta postale recante il timbro datario e, comunque, della ricevuta di spedizione prodotta in giudizio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che non risultava alcun atto gestorio compiuto dal ricorrente in nome e per conto dell'associazione: il contratto di sublocazione lo indicava come sublocatore in nome proprio, senza spendita del nome dell'ente né assunzione di obbligazioni per esso. Ne ha tratto la conseguenza che non poteva essergli imputata la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. per i debiti tributari dell'associazione. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando gli atti impositivi impugnati. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia; compensate quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
La responsabilità solidale per le obbligazioni assunte da un'associazione non riconosciuta presuppone il compimento di atti in nome e per conto dell'ente; non basta la mera qualità di socio né un contratto stipulato in nome proprio.
Richiamato dal ricorrente come parametro di valutazione della documentazione, ma non decisivo nella ratio della decisione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove documentali; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della documentazione relativa alla notifica dell'appello.
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la disciplina delle notificazioni nel processo tributario ai fini della verifica della tempestività dell'appello.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato connessamente alla disciplina processuale tributaria invocata dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente sulla prova della spedizione postale dell'atto di appello.
Utilizzato come parametro per il termine di proposizione dell'appello e per la verifica della sua tempestività.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il rito camerale della decisione in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di riferimento per entrambi i motivi, proposti come censure di violazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestiva notificazione dell'atto di appello per il notificante può essere provata anche mediante la distinta delle raccomandate recante il timbro datario dell'ufficio postale, poiché tale timbro attesta la consegna del plico all'ufficio postale entro il termine utile.
- La responsabilità solidale ex art. 38 c.c. per le obbligazioni di un'associazione non riconosciuta richiede la prova del compimento di atti gestori in nome e per conto dell'ente; la sola qualità di socio non è sufficiente.
- Se il soggetto ha stipulato un contratto in nome proprio, senza spendere il nome dell'associazione e senza assumere obbligazioni per essa, non può essere considerato responsabile in solido per i debiti tributari dell'ente ai sensi dell'art. 38 c.c.
- Quando l'accoglimento del motivo di ricorso consente di decidere la causa nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e pronunciare direttamente la decisione sul ricorso originario.
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