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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23438/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Alcuni ex dipendenti in pensione di una società elettrica avevano agito per ottenere il ripristino di uno sconto sull'energia elettrica di cui avevano beneficiato in precedenza. La società, a seguito di un recesso unilaterale comunicato nel 2015, aveva cessato di erogare l'agevolazione. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. Contro tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma prima dell'adunanza camerale hanno depositato separati atti di rinuncia al ricorso, notificati alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia agli atti del giudizio di legittimità e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, applicando il criterio della soccombenza virtuale, poiché il contenzioso risultava già orientato in senso sfavorevole ai ricorrenti da precedenti pronunce della Corte. È stata esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    la regolare rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, notificata alla controparte prima dell'adunanza, determina l'estinzione del processo

  • art. 306 c.p.c.

    in mancanza di accordo tra le parti e di adesione della controricorrente alla rinuncia, restano a carico dei ricorrenti le spese secondo la soccombenza virtuale

  • art. 391 c.p.c.

    in caso di rinuncia non accettata dalla controparte, il rinunciante può essere condannato alle spese

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    l'ulteriore contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio, ma solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • D.M. n. 147/2022

    richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • La rinuncia ritualmente proposta e notificata al contraddittore prima dell'adunanza camerale comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • Se la rinuncia agli atti non è accettata dalla controparte e non interviene un diverso accordo, il rinunciante può essere condannato alle spese di legittimità secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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