Cassazione Penale, Ordinanza n. 01328/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto per una contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, relativa alla violazione di un foglio di via obbligatorio. Nel ricorso sono stati dedotti violazione di legge e vizi di motivazione, ma la Corte di cassazione rileva che le censure erano prive di specificità: in parte generiche, in parte fondate sull'assunto dell'illegittimità del foglio di via senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva affrontato il tema dell'individuazione del luogo di effettiva residenza.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La disposizione incriminatrice è richiamata come base della contravvenzione contestata, consistente nella violazione del foglio di via obbligatorio.
È la norma sottesa alla condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono possedere specificità e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente reiterare censure generiche o astratte.
- È inammissibile il ricorso che contesti la legittimità dell'atto presupposto della contestazione senza misurarsi con le concrete argomentazioni della sentenza di merito, quando quest'ultima abbia già motivato sul punto decisivo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →