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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1286/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato l'opposizione del Procuratore avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione. Il PM chiedeva la rivalutazione della dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art.167 c.p. e dell'art.460, ultimo comma, c.p.p., sostenendo che alcune condanne (in particolare le sentenze indicate come sub 2) e sub 3)) fossero già estinte e che, quindi, non potesse trovare applicazione la successiva revoca/irregolarità relativa al beneficio della sospensione condizionale; denunciava altresì errata applicazione dell'art.666 c.p.p. e carenza di motivazione rispetto alle richieste fondate su presunte condizioni preesistenti al 23/10/2019.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore, confermando l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui: (i) la sospensione condizionale della pena riconosciuta con il decreto penale sub 4) non poteva essere concessa perché il beneficio era già stato riconosciuto più volte (violazione dell'ultimo comma dell'art.164 c.p.); (ii) non operava l'estinzione prevista dall'art.167 c.p. in relazione alle sentenze sub 2) e sub 3) perché, entro il quinquennio dall'irrevocabilità di ciascuna, la condannata ha riportato altre condanne per delitti commessi anteriormente al passaggio in giudicato, con conseguente legittima revoca/rilievo ai sensi dell'art.168 e impedimento all'estinzione. Per questi motivi non si è dato luogo all'estinzione dei reati richiesta dal PM. Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato; il ricorrente non è stato condannato alle spese processuali essendo parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 167 cod. pen.

    L'estinzione dei reati per decorso del tempo richiede che non siano intervenute, entro il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza, altre condanne relative a delitti commessi anteriormente al passaggio in giudicato; la presenza di tali condanne impedisce la declaratoria di estinzione.

  • art. 164 ultimo comma cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più volte oltre i limiti previsti; una terza concessione configura violazione della norma e legittima il rigetto/revoca del beneficio.

  • art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen.

    Prevede la revoca del beneficio della sospensione condizionale in presenza di ulteriori condanne sopravvenute; la revoca può essere di diritto quando ricorrono le condizioni tassative previste.

  • art. 460 ultimo comma cod. proc. pen.

    Norma sulla dichiarazione di estinzione del reato in sede di esecuzione; nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto che i presupposti per l'applicazione non sussistevano per effetto delle revoche e delle condanne intervenute nel quinquennio.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare l'operato del giudice dell'esecuzione; la Corte però ha ritenuto non fondata la dedotta errata applicazione, confermando la correttezza del sindacato esecutivo effettuato.

Massime di principio

  • L'estinzione ex art.167 c.p. si valuta tenendo conto delle condanne intervenute entro il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza: nuove condanne per fatti commessi anteriormente al passaggio in giudicato impediscono l'estinzione.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere concessa oltre i limiti previsti (art.164 c.p.); riconoscimenti ripetuti oltre il consentito possono essere considerati illegittimi e giustificare la revoca o il diniego di ulteriori benefici.
  • La revoca del beneficio per le ipotesi tassative di art.168 c.p. può operare di diritto e va considerata dal giudice dell'esecuzione nel valutare l'eseguibilità della pena e l'eventuale dichiarazione di estinzione.
  • La valutazione sull'eventuale estinzione e sulle conseguenze di provvedimenti successivi (es. revoche, cancellazioni) spetta al giudice dell'esecuzione e richiede l'esame cronologico delle sentenze irrevocabili e dei fatti a esse relativi.
  • La mera esistenza di una pronuncia successiva (es. cancellazione o modifica di qualificazione penale) non determina automaticamente l'estinzione quando sussistono condizioni ostative (revoche, condanne intervenute nel quinquennio) che il giudice dell'esecuzione può rilevare.
  • In sede di impugnazione il ricorrente (anche la pubblica accusa) deve dimostrare in modo chiaro che i presupposti per l'estinzione sussistono e non sono stati efficacemente contrastati dalla documentazione delle successive condanne o revoche.

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