Cassazione Civile, Ordinanza n. 33764/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
L'acquirente di un'imbarcazione, dopo averla acquistata e mentre la trasferiva via mare, aveva riportato danni al natante. Aveva quindi agito contro il venditore per garanzia per vizi della cosa venduta e contro la compagnia assicurativa per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza. In appello, il giudice ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado nei confronti del venditore per incompetenza territoriale del tribunale adito e ha rigettato la domanda contro l'assicurazione, ritenendo che i danni fossero dipesi dalla rimozione dei piombini di taratura dei motori, condotta qualificata come colpa grave ed esclusa dalla garanzia. Il ricorrente ha censurato: 1) la decisione sulla competenza, sostenendo che l'eccezione del convenuto era inammissibile perché non indicava correttamente tutti i fori competenti; 2) l'omesso esame di un fatto storico, cioè le concrete condizioni del trasferimento del natante, che avrebbero escluso un uso non regolamentare; 3) la nullità della motivazione per apparenza e incomprensibilità, perché la Corte avrebbe attribuito rilevanza decisiva alla rimozione dei piombini ma poi avrebbe ritenuto irrilevante stabilire chi avesse compiuto la modifica; 4) la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere invertito o comunque mal governato l'onere della prova in ordine alla causa di esclusione della copertura assicurativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la statuizione di incompetenza territoriale relativa alla domanda contro il venditore doveva essere impugnata con regolamento necessario di competenza e non con ricorso per cassazione; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme; ha accolto il terzo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello perplessa e obiettivamente incomprensibile nella parte in cui, da un lato, individuava la colpa grave nella rimozione dei piombini di taratura e, dall'altro, reputava irrilevante accertare chi avesse effettuato tale modifica; ha dichiarato assorbito il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al rapporto con la compagnia assicurativa, con rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo esame della domanda di indennizzo e per le spese del giudizio di legittimità tra queste parti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nel rapporto con il convenuto rimasto intimato.
Norme richiamate
L'eccezione di incompetenza territoriale va proposta nei modi e nei termini di legge; per censurare una pronuncia sulla sola competenza occorre l'impugnazione tipica prevista dall'ordinamento.
Le pronunce che decidono solo sulla competenza sono impugnabili esclusivamente con regolamento necessario di competenza, anche se rese in appello o in un giudizio con più domande autonome.
Il regolamento di competenza va proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza.
È valida la notificazione del ricorso per cassazione al procuratore domiciliatario della parte, se non risulta dichiarato o notificato l'evento interruttivo.
La conoscenza aliunde dell'evento interruttivo non incide sulla regola dell'ultrattività del mandato alle liti quando l'evento non sia stato dichiarato o notificato.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, nel rispetto del minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al controllo del minimo costituzionale; il vizio rilevante è la motivazione mancante o incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.
È il mezzo di ricorso per violazione delle norme sulla competenza, ma non sostituisce il regolamento di competenza quando questo è il rimedio esclusivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile è deducibile come error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto storico non è scrutinabile quando operi la preclusione della doppia conforme.
Il ricorrente invocava il corretto riparto dell'onere della prova in tema di esclusione della garanzia assicurativa; il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del vizio motivazionale.
Il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità nel rapporto tra le parti interessate.
art. 11 della polizza di assicurazione
La clausola escludeva la copertura per i danni derivanti da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o di qualunque altra persona cui l'unità da diporto fosse affidata, a qualsiasi titolo.
Massime di principio
- Quando una sentenza di appello decide solo sulla competenza territoriale, la censura in cassazione è inammissibile se non viene utilizzato il regolamento necessario di competenza, che costituisce il rimedio esclusivo per quella statuizione.
- In un giudizio con più domande autonome, la decisione che declina la competenza su una domanda e decide nel merito l'altra contiene capi distinti e separatamente impugnabili; il capo sulla competenza non può essere devoluto con ordinario ricorso per cassazione.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto della decisione di primo grado e quelle della sentenza d'appello.
- La motivazione è nulla solo quando superi il mero errore di valutazione e scenda nel difetto costituzionale di motivazione: mancanza, apparenza, perplessità o obiettiva incomprensibilità del ragionamento decidendi.
- Se la corte di merito fonda il rigetto della domanda assicurativa su una clausola che esclude la garanzia per colpa grave, deve spiegare in modo coerente sia la condotta che integra la colpa grave sia il nesso tra tale condotta e l'operatività della clausola; altrimenti la decisione è cassabile per motivazione incomprensibile.
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