Cassazione Penale, Sentenza n. 12029/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 30/09/2022, con cui era stata applicata la custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso articolava tre motivi: (1) nullità dell'ordinanza genetica per identità di testo con la richiesta del P.M. e mancata autonoma valutazione (art. 292 c.2 lett. c cod. proc. pen.); (2) vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, lamentando genericità delle intercettazioni, assenza di ritrovamenti di stupefacenti e mancanza di riscontri concreti; (3) violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari, con richiamo al fatto che un coindagato era stato posto agli arresti domiciliari mentre alla ricorrente fu applicata la custodia in carcere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti e tre i motivi come manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ricordato che il giudice cautelare può richiamare la richiesta del P.M. per relationem purché svolga un effettivo vaglio autonomo degli elementi decisivi: nel caso di specie il Tribunale aveva effettuato tale valutazione e la doglianza difensiva risultava generica. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la gravità indiziaria, valutata nel senso prognostico proprio della fase cautelare, era adeguatamente motivata dal contenuto delle intercettazioni e dagli elementi che evidenziavano un ruolo stabile e operativo della ricorrente nell'associazione finalizzata al narcotraffico. Sul terzo motivo la Corte ha richiamato la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti di cui all'art. 74 DPR 309/90: in assenza di elementi contrari idonei a vincere la presunzione, il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria; la Cancelleria è stata incaricata di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74
Individuano i reati contestati (traffico e detenzione di sostanze stupefacenti) e rientrano tra i delitti per i quali opera la presunzione relativa di esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 c.3 cod. proc. pen.
art. 292 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2 lett. c)
Richiede l'autonoma valutazione da parte del giudice cautelare; la Corte interprete ammette il richiamo per relationem alla richiesta del P.M. purché sussista un effettivo vaglio critico e spiegazione della rilevanza degli elementi decisivi
Definisce il requisito della gravità indiziaria per le misure cautelari; la Corte ribadisce che in sede cautelare la valutazione è prognostica e può essere compatibile con ricostruzioni alternative
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)
Stabilisce una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della carcerazione per taluni delitti (tra cui quelli di cui all'art. 74 DPR 309/90); spetta alla difesa produrre elementi contrari per vincere la presunzione
art. 274 e art. 275 cod. proc. pen.
Vincolano l'obbligo di motivazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura; la Corte valuta correttamente che l'onere motivazionale è attenuato alla luce della presunzione di cui all'art. 275 c.3
Norma sul giudizio di merito che richiede precisione e concordanza degli indizi; la Corte sottolinea che tali requisiti non sono esattamente sovrapponibili a quelli richiesti in sede cautelare ai sensi dell'art. 273
Modifica con riguardo all'art. 292; la Corte la richiama per precisare i criteri di autonoma valutazione del giudice cautelare
Interventi normativi richiamati sul regime delle misure cautelari e sulla permanenza della sufficienza del requisito della gravità indiziaria in sede cautelare
Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso quando non sussiste assenza di colpa
art. 23 comma 8 d.l. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020
Permette la trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori in casi straordinari; richiamato per legittimare la procedura seguita
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario in caso di stato di detenzione dell'incolpato
Massime di principio
- Il giudice cautelare può richiamare per relationem la richiesta del P.M., ma deve comunque compiere un vaglio critico e motivato degli elementi decisivi: la mera copia non è automaticamente nulla, salvo che la difesa indichi in modo specifico quali parti impediscano valutazioni alternative
- In sede cautelare il livello probatorio richiesto è la gravità indiziaria, valutata in prospettiva prognostica; non richiede la stessa precisione e concordanza degli indizi richiesta nel giudizio di merito
- Per i reati indicati dall'art. 275 c.3 (tra cui gravi delitti in materia di stupefacenti) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della carcerazione: spetta alla difesa fornire elementi specifici per superare tale presunzione
- La Corte di Cassazione verifica la logicità e la completezza della motivazione e la corretta applicazione delle norme; non è sede per una rivalutazione libera e completa delle fonti di prova se non emergono vizi manifesto-logici
- Obiezioni generiche sulla insufficienza degli elementi probatori (es. intercettazioni ‘generiche’, perquisizioni negative) sono spesso inidonee in sede di legittimità se non accompagnate da concrete indicazioni su come tali elementi avrebbero dovuto condurre a conclusioni diverse
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si riscontra assenza di colpa nella sua presentazione, il giudice può irrogare spese e sanzione pecuniaria
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