Cassazione Penale, Ordinanza n. 08451/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/03/2024, deducendo motivi attinenti al trattamento punitivo, in particolare alla mancata esclusione della recidiva. Dal testo emerge che la Corte territoriale aveva valorizzato undici precedenti sentenze di condanna contro il patrimonio e, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., aveva ritenuto la recidiva sintomatica di una pericolosità sociale crescente e di una particolare inclinazione a delinquere. Il ricorso, quindi, censurava sostanzialmente la valutazione della recidiva e dei precedenti penali ai fini del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e adeguatamente confrontata con le deduzioni difensive. Ha inoltre confermato la valutazione della Corte di merito sulla recidiva, ritenendo logicamente fondato il giudizio di maggiore pericolosità e pervicacia a delinquere desunto dalla reiterazione di condotte delittuose e dai precedenti penali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come criterio per la valutazione dei precedenti penali e della personalità del reo ai fini del giudizio sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende va esclusa solo quando risulti che la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi in modo specifico con una motivazione di merito congrua, non illogica e adeguata alle deduzioni difensive.
- La valutazione della recidiva può essere legittimamente fondata sul numero e sulla natura dei precedenti penali, ove essi siano sintomatici di una crescente pericolosità sociale e di una spiccata inclinazione a delinquere.
- Ai fini della conferma o dell'esclusione della recidiva, il giudice di merito deve operare un apprezzamento discrezionale alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., purché la motivazione dia conto in modo coerente della reiterazione delle condotte delittuose.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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