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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36145/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché i due motivi sono meramente riproduttivi di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d’appello con argomentazioni non viziate sotto il profilo logico o giuridico. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano del 30 ottobre 2025, deducendo due motivi relativi al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. e al diniego della sostituzione della pena detentiva inflitta. La Corte rileva che entrambi i motivi ripropongono censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    due motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della sostituzione della pena detentiva inflitta, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale

    Il diniego della causa di non punibilità è confermato, poiché il ricorso si limita a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione immune da vizi logici o giuridici.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulta che il ricorrente sia privo di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici.
  • Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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