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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39318/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza predibattimentale della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) commesso il 2 luglio 2014. Denuncia violazioni processuali (artt. 178, 469, 598, 599, 601 cod. proc. pen.) per essere la pronuncia stata resa senza contraddittorio in sede d'appello, non consentendo la pronuncia predibattimentale né ai sensi dell'art. 469 (disciplina specifica del dibattimento di primo grado) né ai sensi dell'art. 129 (che richiede piena cognizione e contraddittorio). Contesta inoltre il calcolo del termine di prescrizione in rapporto alla recidiva aggravata (artt. 157 e 161 cod. pen.), sostenendo che il termine massimo sarebbe pari a dieci anni e non a sette anni e sei mesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio (Sez. U, n. 28954/2017) secondo cui in appello non è ammessa la pronuncia predibattimentale di proscioglimento senza contraddittorio e ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 111/2022) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali rese senza contraddittorio. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio a diversa Sezione della Corte d'appello di Catania. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non interrompe la prescrizione e che il termine di prescrizione era stato calcolato erroneamente dal giudice di merito perché non erano stati valutati correttamente gli effetti della recidiva reiterata e aggravata: pur richiamando che la recidiva aggravata può portare ad un termine massimo di prescrizione pari a dieci anni, la Corte ha osservato che, tenuto conto dell'ultimo atto interruttivo (sentenza del Tribunale del 12 aprile 2016), il termine ordinario residuo per il delitto di evasione in presenza di recidiva reiterata e aggravata risultava essere di sei anni e otto mesi e, pertanto, non ancora decorso.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di evasione, titolo di reato ascritto all'imputato.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sul principio del contraddittorio; la sentenza predibattimentale resa senza contraddittorio è viziosa perché priva di piena dialettica tra le parti.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Disciplina della pronuncia predibattimentale nel giudizio di primo grado; la Corte ha osservato che tale disciplina non può essere estesa al giudizio d'appello.

  • art. 598 cod. proc. pen.

    Norma processuale in materia di appello; richiamata per sostenere che il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 non rinvia alla disciplina della sentenza predibattimentale.

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Norma processuale in materia di appello richiamata nel quadro che esclude la pronuncia predibattimentale in appello.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma del rito d'appello richiamata per dimostrare l'assenza di rinvio alla disciplina del proscioglimento predibattimentale.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Previsto per il giudizio con piena cognizione e contraddittorio davanti al giudice; non può giustificare nel giudizio d'appello una pronuncia predibattimentale priva di contraddittorio.

  • art. 157 cod. pen.

    Regola sull'aggravamento della pena per recidiva; ha effetti anche sul calcolo del termine di prescrizione quando viene contestata e riconosciuta la recidiva aggravata.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma sulla recidiva che, se specifica e reiterata, incide sull'aumento del massimo edittale e di conseguenza sul termine di prescrizione.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze d'appello predibattimentali rese senza contraddittorio; ne consegue la possibilità di proporre ricorso per cassazione in tali ipotesi.

  • art. 160 cod. pen.

    Definisce gli atti idonei ad interrompere la prescrizione; la sentenza impugnata, essendo predibattimentale, non è considerata atto idoneo a interrompere la decorrenza della prescrizione.

  • Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)

    Principio di diritto secondo cui in appello non è ammessa la sentenza predibattimentale di proscioglimento e che tale pronuncia è affetta da nullità insanabile, salvo che la sentenza dichiari correttamente l'estinzione per prescrizione con calcolo pacifico.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 111 del 05/04/2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze d'appello predibattimentali rese senza contraddittorio, garantendo così il rimedio in Cassazione.

Massime di principio

  • La pronuncia predibattimentale di estinzione del reato per prescrizione resa in sede d'appello senza contraddittorio è illegittima e può essere annullata: in appello non è ammessa la pronuncia predibattimentale prevista per il dibattimento di primo grado.
  • Il ricorso per cassazione è ammissibile avverso sentenze d'appello che abbiano dichiarato la prescrizione in fase predibattimentale senza contraddittorio, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2022.
  • Il calcolo della prescrizione richiede di verificare gli ultimi atti interruttivi validi (art. 160 c.p.) e di tener conto di aggravanti soggettive come la recidiva reiterata e specifica che possono allungare il termine massimale di prescrizione (artt. 157 e 161 c.p.).
  • Una sentenza che dichiara l'estinzione per prescrizione non interrompe la decorrenza della prescrizione stessa; occorre valutare cronologicamente gli atti effettivamente interruttivi e il loro impatto sul termine residuo.
  • L'errata applicazione delle norme sostanziali o processuali da parte della Corte di merito (es. calcolo del termine di prescrizione, mancato esame della recidiva) costituisce motivo valido per annullamento e rinvio per nuovo giudizio.

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