Cassazione Civile, Ordinanza n. 01783/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto davanti al Tribunale, il quale con ordinanza del 26/06/2018 dichiarava la propria incompetenza per territorio e condannava la parte attrice alle spese di lite. La decisione era confermata dalla Corte d'appello di Roma. La parte soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che non potesse essere pronunciata condanna alle spese in presenza di una decisione declinatoria della competenza territoriale; con il secondo deduceva violazione dell'art. 92 c.p.c., lamentando che il giudice non avesse compensato le spese nonostante la dedotta esistenza di gravi ed eccezionali ragioni, individuate nel preteso contrasto di orientamenti sul punto. La società resistente depositava controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la regolazione delle spese spetta al giudice che definisce la fase processuale pendente davanti a sé e che anche la parte che abbia adito un giudice incompetente è soccombente ai fini dell'art. 91 c.p.c.; pertanto la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale e confermata in appello era corretta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati dall'art. 92 c.p.c. come modificato, e che comunque non è sindacabile in cassazione il mancato esercizio del potere di compensazione, essendo censurabile solo l'eventuale omessa o insufficiente motivazione della scelta di compensare. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La regolazione delle spese compete al giudice che definisce il processo o la fase processuale dinanzi a sé; la soccombenza comprende anche la parte che abbia proposto la domanda davanti a un giudice incompetente.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, come interpretata alla luce delle modifiche legislative e della giurisprudenza costituzionale; il mancato ricorso alla compensazione non è di per sé sindacabile in cassazione.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata sulla base della proposta del relatore.
Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel regime delle spese processuali, ai fini dell'art. 91 c.p.c. è soccombente anche la parte che abbia instaurato il giudizio davanti a un giudice poi dichiarato incompetente, perché la pronuncia sulla competenza definisce la fase processuale dinanzi a quel giudice.
- La condanna alle spese può essere pronunciata anche quando il processo non sia definito nel merito, se la decisione chiude il segmento processuale davanti al giudice adito.
- La compensazione delle spese, dopo la riforma dell'art. 92 c.p.c., è possibile solo nei casi tipizzati dalla legge; il mancato esercizio del potere di compensare non richiede una specifica motivazione e non è autonomamente censurabile in cassazione.
- In sede di legittimità, la doglianza sulla compensazione delle spese è scrutinabile solo nei limiti dell'eventuale violazione dei presupposti legali della compensazione, non per contestare la mera scelta del giudice di non compensare.
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