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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28066/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da addebiti per consumi idrici fatturati da un gestore del servizio idrico integrato a un consorzio. In un primo giudizio il consorzio aveva ottenuto una pronuncia di accertamento negativo della debenza di alcune somme per fatture relative a un determinato periodo, sul presupposto che le opere di urbanizzazione primaria, inclusa la rete idrica e fognaria, fossero state acquisite dal Comune e che, quindi, il rapporto di fornitura non fosse più riferibile al consorzio. Successivamente il gestore aveva emesso ulteriori fatture per un periodo successivo e il consorzio aveva agito per far accertare il proprio difetto di legittimazione passiva e la non debenza delle nuove somme, invocando il giudicato formatosi sulla precedente sentenza. Il gestore aveva resistito, sostenendo che la precedente decisione non precludesse la nuova pretesa perché riferita a diverso periodo di fatturazione e perché il Comune non era parte del precedente processo; in via riconvenzionale aveva chiesto la condanna al pagamento delle somme fatturate e, in subordine, l'imputazione al Comune. Il Tribunale aveva rigettato la domanda del consorzio e accolto la riconvenzionale; la Corte d'appello aveva confermato nel merito, riducendo solo la condanna alle spese del terzo chiamato. In cassazione il consorzio ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la precedente sentenza avesse coperto con giudicato non solo il singolo importo allora contestato, ma anche l'inesistenza del rapporto fonte della pretesa di pagamento per i consumi idrici successivi, precludendo ogni ulteriore addebito allo stesso titolo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, nei rapporti di durata e nelle obbligazioni periodiche, il giudicato su un punto fondamentale del rapporto si estende alle controversie successive tra le stesse parti anche se aventi ad oggetto crediti diversi, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto che mutino il rapporto; inoltre ha precisato che il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di terzi rimasti estranei al primo giudizio, quando il loro diritto sia dipendente o subordinato alla situazione già definita. Esclusa quindi la possibilità di riesame della debenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando che il consorzio non era tenuto a pagare le somme richieste con le fatture oggetto del secondo giudizio, condannando il gestore anche alle spese di lite di tutti i gradi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha dichiarato che il consorzio non era tenuto al pagamento della somma richiesta dal gestore per le fatture oggetto della controversia. Ha inoltre condannato il gestore al pagamento delle spese di primo grado, appello e cassazione. La decisione si fonda sull'erronea esclusione del giudicato esterno: la precedente sentenza aveva già definito una questione comune decisiva sul rapporto di fornitura idrica, con efficacia preclusiva anche per le fatture successive, trattandosi di rapporto di durata; altresì, l'efficacia riflessa del giudicato non veniva meno per la mancata partecipazione del Comune, poiché la sua posizione era dipendente dalla situazione già accertata.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile sul punto deciso e preclude il riesame della questione fondamentale già definita, anche in controversie successive relative a crediti diversi, quando il rapporto sia di durata e non siano intervenute sopravvenienze.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formulato come denuncia di violazione di legge sostanziale per erronea applicazione delle regole sul giudicato.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nei rapporti giuridici di durata o nelle obbligazioni periodiche, il giudicato formatosi su una situazione giuridica o su un punto fondamentale del rapporto impedisce di rimettere in discussione, in successivi giudizi tra le stesse parti, le questioni già risolte con decisione definitiva, anche se i singoli crediti azionati siano diversi.
  • La diversità del periodo di fatturazione o del singolo importo richiesto non esclude di per sé l'efficacia del giudicato, quando la nuova pretesa dipenda dal medesimo rapporto giuridico e la precedente sentenza abbia accertato la validità, esistenza o cessazione del rapporto fonte.
  • Il giudicato esterno può avere efficacia riflessa anche nei confronti di terzi rimasti estranei al primo giudizio, se costoro sono titolari di una posizione dipendente o subordinata rispetto al rapporto già definito; resta invece esclusa solo quando il terzo abbia un diritto autonomo e incompatibile con quella statuizione.
  • La Corte di cassazione può interpretare direttamente il giudicato esterno, con cognizione piena, purché il contenuto della precedente decisione sia riprodotto nel ricorso nei limiti richiesti dal principio di autosufficienza.
  • Quando il giudice di merito esclude indebitamente l'efficacia preclusiva di un giudicato su un rapporto di durata, la Cassazione può cassare la decisione e, se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidere nel merito la controversia.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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