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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 212/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Due proprietari avevano convenuto il Comune nel 1995 chiedendo la risoluzione, per grave inadempimento, dell'accordo del gennaio 1985 (registrato il 14 aprile 1988) relativo alla cessione di 1.640 mq, oltre alla restituzione del fondo e al risarcimento dei danni. Il terreno, inizialmente destinato a vivaio, era stato occupato d'urgenza nel 1984 per realizzare una casa albergo per anziani, opera poi realizzata senza decreto di esproprio. Secondo gli attori, il Comune non aveva stipulato l'atto definitivo, pagato il saldo del prezzo né eseguito le opere di protezione dell'azienda vivaistica. I danni richiesti, quantificati in oltre Lire 1.541.000.000, erano riferiti all'occupazione illegittima di circa 4.000 mq, alla distruzione di piante, alle aree rimaste incolte e al blocco dell'attività, che gli attori collegavano anche alla revoca di un finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nell'ottobre 2009, aveva accolto parzialmente le domande e riconosciuto Euro 121.737,79 per occupazione illegittima e danni, respingendo le altre richieste. In appello, la Corte d'appello di Messina, con sentenza n. 746/2012 depositata l'11 dicembre 2012, dichiarò improcedibili tutte le domande per il giudicato formatosi sulla sentenza n. 701/2009 della stessa Corte, relativa a un precedente giudizio promosso nel 1986 per ottenere l'adempimento del medesimo accordo, il saldo del prezzo, le opere pattuite e il risarcimento. Con il ricorso principale, i proprietari hanno denunciato violazione degli artt. 1453 c.c., 112 e 132 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la domanda di risoluzione per il protrarsi dell'inadempimento era distinta e proponibile nonostante la precedente domanda di adempimento e il relativo giudicato. Il Comune ha proposto ricorso incidentale articolato in quattro motivi sulle spese: mancata riforma della statuizione sulle spese di primo grado e ingiustificata compensazione integrale delle spese d'appello, deducendo violazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale nei sensi indicati in motivazione e ha assorbito il ricorso incidentale sulle spese. Ha ritenuto errata la declaratoria generalizzata di improcedibilità: il giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 701/2009 concerneva le domande relative all'area ulteriore abusivamente occupata e ai danni correlati, ma non precludeva la distinta domanda di risoluzione dell'accordo definitivo del 1985, concernente i 1.640 mq ceduti, né la domanda per i danni strettamente connessi alla risoluzione per l'inadempimento del contratto. La domanda di risoluzione può essere proposta anche dopo una pronuncia definitiva di condanna all'adempimento, se l'inadempimento si protrae, poiché mira a un risultato diverso e si fonda sull'ulteriore protrazione dell'inadempimento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    in materia contrattuale, il diritto di scelta tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione attribuito dall’art. 1453 c.c., comma 1 alla parte adempiente non si consuma all’esito della pronunzia di condanna del debitore all’esecuzione della prestazione (il suo esercizio non rimanendo “a fortiori” precluso dal mancato esperimento della relativa azione esecutiva o dall’esito infruttuoso di questa), giacchè il rapporto contrattuale continua in tal caso ad essere regolato dall’art. 1453 c.c. e, se è ad essa consentito di mutare, nell’ambito dello stesso processo, la domanda di adempimento in quella di risoluzione, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile la proposizione della domanda di risoluzione (la cui ragione è costituita dall’inadempimento del debitore e non già dall’inattività palesata dal creditore nel mettere in esecuzione il giudicato di condanna a sè favorevole) qualora l’inadempimento del debitore sia già stato accertato con pronunzia di condanna divenuta definitiva, non risultando in tal caso nemmeno configurabile l’ipotesi del contrasto di giudicati, atteso che la condanna del debitore all’adempimento attribuisce alla parte il diritto all’esecuzione del contratto non negandole tuttavia il diritto di ottenerne viceversa lo scioglimento laddove l’inadempimento si protragga ulteriormente rispetto a quello già accertato e posto a fondamento della decisione passata in cosa giudicata

    La condanna definitiva all'adempimento non consuma la scelta tra adempimento e risoluzione. Se l'inadempimento prosegue oltre quello già accertato, la parte può chiedere successivamente la risoluzione, poiché la nuova domanda mira allo scioglimento del contratto e si fonda sulla protrazione dell'inadempimento.

  • art. 1453 c.c., comma 2

    la parte che, ai sensi dell’art. 1453 c.c., comma 2, chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, può domandare, contestualmente all’esercizio dello “ius variandi”, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale

    Nel corso del giudizio promosso per l'adempimento, la parte può mutare la domanda in quella di risoluzione e chiedere, insieme alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni conseguenti alla cessazione degli effetti contrattuali.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato a ogni effetto tra le parti per l’accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, e si forma, su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico, il che determina un effetto preclusivo dell’esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum

    Il giudicato vincola le parti sugli accertamenti che costituiscono oggetto della decisione e sulle relative premesse necessarie, precludendo un nuovo esame quando il successivo giudizio abbia identici soggetti, causa petendi e petitum. La preclusione va quindi verificata rispetto all'effettiva identità delle domande, e non può estendersi automaticamente a una domanda distinta diretta a un diverso risultato.

  • art. 39 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 39 c.p.c., la relazione di continenza sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di “causae petendi” e differenza quantitativa di “petitum” (cd. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di “causae petendi”, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico – giuridico necessario per la definizione dell’altra causa, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale, risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicchè la soluzione dell’una interferisce su quella dell’altra (cd. continenza per specularità), come nell’eventualità in cui una delle cause sia stata proposta per la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, con condanna della stessa al risarcimento del danno, e l’altra per l’adempimento del medesimo contratto

    La continenza tra cause può ricorrere anche in assenza di piena identità di petitum e causa petendi, quando le controversie derivano dal medesimo rapporto e le questioni dell'una sono comuni, presupposte o interferenti rispetto alla decisione dell'altra, come nel rapporto tra domanda di risoluzione e domanda di adempimento dello stesso contratto.

Massime di principio

  • La parte creditrice non perde il diritto di chiedere la risoluzione del contratto per il solo fatto di avere ottenuto una sentenza definitiva di condanna all'adempimento. Se l'inadempimento si protrae ulteriormente, può domandare lo scioglimento del rapporto: la nuova domanda ha un risultato diverso e si fonda sull'ulteriore protrazione dell'inadempimento.
  • Il giudicato formatosi sulla domanda di adempimento non preclude automaticamente una successiva domanda di risoluzione dello stesso contratto. La portata preclusiva va delimitata in base a soggetti, causa petendi e petitum e agli accertamenti che costituiscono premesse necessarie della decisione; possono restarne fuori la domanda di risoluzione e i danni strettamente collegati a essa.
  • Quando controversie tra le stesse parti derivano dal medesimo rapporto negoziale, la continenza può sussistere anche in presenza di domande non coincidenti, se le questioni dedotte sono comuni o interdipendenti e la decisione di una causa interferisce con quella dell'altra.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoGiudicato

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