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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05681/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per "errore di fatto" nella sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione (sent. 4/2/2025). La difesa deduceva principalmente: 1) inesistenza di un "gruppo di conversazioni pacificamente attribuibili" al Truglia usato come termine di confronto per il riconoscimento della voce (sostenendo che le risultanze a carico di Truglia erano soprattutto documentali e che le intercettazioni erano attribuite in origine a terzi, in particolare a Giuseppe Selvino); 2) travisamento dei fatti circa la partecipazione di Volpe all'incontro del 4/9/2017 (la difesa sosteneva che la sentenza di appello non aveva accertato la presenza del Volpe in quell'incontro); 3) errata affermazione che Truglia fosse "preposto" alla gara e quindi responsabilmente rilevante penalmente, laddove la difesa sosteneva che non svolgeva funzioni tali da incidere sulla procedura di gara. La difesa ha altresì prodotto memoria (29/01/2026) e allegati a supporto delle censure.

La decisione

Il Collegio ha rigettato il ricorso. Richiamando i criteri di operatività dell'art. 625-bis c.p.p., la Corte ha ritenuto che l'errore invocato dalla difesa non fosse un errore percettivo, decisivo e immediatamente rilevabile ma piuttosto valutativo e riconducibile al normale sindacato di merito non ammissibile con il rimedio straordinario. La Corte ha verificato che: a) la nota D.I.A. dell'8/2/2021 e le risultanze processuali contengono effettivamente diversi "gruppi" di conversazioni (quello del viaggio/pomeriggio del 4/9/2017, quello della mattina del 4/9/2017 e conversazioni del 14/9/2017) e che la P.G. e il G.i.p. avevano proceduto al riascolto/confronto fonetico portando all'identificazione di Truglia; b) la ricostruzione dell'incontro del 4/9/2017 con la presenza di Volpe, Truglia e Gallo è documentata sia nell'informativa della D.I.A. sia nella sentenza di appello; c) l'affermazione della Corte che Truglia, pur non essendo formalmente "l'attofice" ultimo, aveva un ruolo idoneo a influenzare il procedimento di gara è fondata sulle conversazioni e sulla sua qualifica di responsabile dell'Ufficio Appalti. Alla luce di ciò il Collegio ha ritenuto infondati i motivi dedotti ai sensi dell'art. 625-bis e ha dichiarato il ricorso rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna (sul punto il dispositivo è troncato nel testo fornito ma il principio indicato è il rigetto del ricorso; in udienza la parte civile aveva chiesto la conferma degli effetti civili e la condanna alle spese).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è disciplinato come strumento per correggere "errori di fatto" percettivi del giudice di legittimità: l'errore deve derivare da una svista o equivoco percettivo, essere decisivo e immediatamente e oggettivamente rilevabile; sono esclusi errori di diritto e valutazioni di merito.

  • art. 175 cod. pen.

    Nella sentenza di cassazione era stato riconosciuto al ricorrente il beneficio previsto dall'art. 175 c.p.; citato in motivazione come fatto processuale rilevato a favore dell'imputato.

  • art. 353 cod. pen.

    Norma che disciplina la condotta contestata (comunicazione di esiti di gara prima dell'apertura delle offerte); la sentenza d'appello aveva ritenuto la responsabilità penale per condotte idonee a turbare la regolare procedura di gara.

  • Sez. U., 27/03/2002, n. 16103 / 16104 (De Lorenzo / Basile)

    Giurisprudenza unitaria richiamata per delimitare la nozione di "errore di fatto" rispetto all'errore di giudizio e per affermare che l'errore percettivo può riguardare qualsiasi dato fattuale e deve essere immediatamente rilevabile dagli atti.

  • Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004 (Baini)

    Richiamata in tema di quando l'omesso esame di una censura integri errore di fatto: solo se l'omissione derivi da una svista materiale immediatamente rilevabile, altrimenti si tratta di errori di giudizio deducibili con impugnazioni ordinarie.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile soltanto per "errori di fatto" percettivi, non per contestazioni di valutazione o di merito; l'errore deve essere immediatamente e oggettivamente riscontrabile dagli atti.
  • Discrepanze nella lettura di stralci o nella ricostruzione di singoli passaggi (p.es. presenza di un partecipante a un incontro) raramente sono sufficienti a integrare l'errore di fatto se il quadro probatorio complessivo già supporta la decisione impugnata.
  • Le questioni relative al riconoscimento di voci e al confronto fonetico rientrano in massima parte nella valutazione di fatto del giudice e la loro revisione in sede di legittimità è limitata: per poter ottenere accoglimento con art. 625-bis occorre dimostrare una svista percettiva palese (es. documentazione che provi chiaramente che il confronto non è mai stato compiuto).
  • La qualifica formale della figura (es. "preposto" o meno) non esclude la responsabilità se emerge che il soggetto, per ruolo o comportamento, ha fornito contributi idonei a influire sul procedimento: la valutazione della rilevanza del ruolo è di fatto e richiede una prova concreta del limite delle competenze.
  • Quando si impugna per errore di fatto, è utile indicare con precisione dove negli atti interni sussiste la svista materiale (citando pagine/stralci) e produrre documenti che dimostrino il dissenso oggettivo rispetto a quanto considerato dalla Corte, così da rendere "immediatamente rilevabile" l'errore.
  • In presenza di decisioni motivate che richiamano riascolti, informativa investigativa e verifiche del G.i.p., il sindacato con il rimedio straordinario è particolarmente stringente: la difesa deve provare che la Corte ha omesso o frainteso elementi ben evidenti e non solo che ha fatto una diversa valutazione.

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