Cassazione Penale, Ordinanza n. 23208/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania aveva riformato solo in parte la decisione di primo grado: per uno degli imputati aveva rideterminato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 4.500 di multa, mentre per l'altro aveva confermato la medesima pena. La condanna riguardava il concorso nel reato previsto dagli artt. 110 c.p., 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967. I ricorsi per cassazione erano due e, complessivamente, censuravano: per uno degli imputati, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sua partecipazione alla condotta e, per entrambi, la contraddittorietà e illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito e, quanto alla partecipazione al fatto, miravano in realtà a una diversa lettura delle prove, preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato
norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione
norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione
norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle fonti di prova rispetto a quella già compiuta dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e logicamente disattese con motivazione adeguata dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorretto da adeguata motivazione, non può essere utilmente contestato in cassazione mediante doglianze meramente ripetitive o di dissenso sul trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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