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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15394/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per chiedere il riconoscimento dell'uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente e, conseguentemente, la derubricazione della condotta in illecito amministrativo. In sostanza sosteneva che la droga fosse destinata al consumo personale e non allo spaccio. La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e già disattese, quindi privo della necessaria specificità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la destinazione della sostanza va valutata dal giudice di merito sulla base di tutte le circostanze del caso, sindacabili in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato la quantità di circa 100 grammi di marijuana, la ricavabilità di oltre 100 dosi e il confezionamento in cellophane con ulteriori quattro buste per alimenti, elementi ritenuti compatibili con la destinazione allo spaccio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione applicata dalla Corte d'appello per la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità; la Cassazione non ne mette in discussione l'applicazione, ma rileva che la motivazione sulla destinazione allo spaccio è logica e immune da censure.

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamati dalla difesa come base per sostenere l'uso personale e la conseguente qualificazione della condotta come illecito amministrativo, tesi non accolta.

  • art. 616 c.p.p.

    Utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza critica argomentata, le medesime doglianze già formulate in appello e già esaminate dalla Corte di merito.
  • In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza all'uso personale oppure allo spaccio deve essere desunta dal giudice di merito da tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, e il sindacato di legittimità è ammesso solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • La quantità della sostanza, il numero delle dosi ricavabili e le modalità di confezionamento possono costituire elementi sintomatici della destinazione a terzi e della finalità di spaccio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono cause di esonero, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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