Cassazione Penale, Sentenza n. 13719/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto sussistente l'errore segnalato: trattandosi di contravvenzione la diminuzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. doveva essere della metà e non di un terzo. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio esclusivamente sul punto relativo alla determinazione della pena.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato per cassazione la sentenza n.58/2021 del GIP del Tribunale di Brescia (20/01/2021), con cui, in rito abbreviato, Bricchi Cristiano era stato condannato a 10 giorni di arresto ed euro 600,00 (sostituiti con 24 ore di lavori di pubblica utilità) per le violazioni degli artt. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada. Il ricorrente ha denunciato l'illegalità del trattamento sanzionatorio per violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., sostenendo che il GIP ha ridotto la pena di un terzo in luogo della riduzione della metà prevista dalla norma per le contravvenzioni, chiedendo la rideterminazione della pena.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, Codice della Strada
Norma contestata che disciplina la guida in stato di alterazione (configurante una contravvenzione nella fattispecie); usata per qualificare il fatto ascritto all'imputato.
art. 442, comma 2, Codice di Procedura Penale
Norma che disciplina la diminuzione della pena in caso di rito abbreviato; la Corte ha interpretato che, per le contravvenzioni, la riduzione da applicare è della metà e non di un terzo, motivo per cui la decisione del GIP è stata ritenuta erronea.
Massime di principio
- Quando il giudice applica il rito abbreviato occorre calcolare la riduzione di pena conformemente a quanto previsto dall'art. 442 c.p.p.; per le contravvenzioni la giurisprudenza richiede la riduzione della metà (e non di un terzo).
- Se la riduzione di pena è stata calcolata erroneamente, la parte pubblica può impugnare presso la Corte di Cassazione e ottenere l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rinvio per il ricalcolo della pena.
- L'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio non tocca la dichiarazione di responsabilità sostanziale o le altre parti della sentenza: resta la condanna, ma viene riaperta solo la fase di determinazione della pena.
- In sede di nuova determinazione della pena il giudice di rinvio deve applicare correttamente la percentuale di sconto prevista per il tipo di illecito (distinguere sempre tra contravvenzione e delitto), verificando eventuali limiti o specificazioni normative.
- Per evitare impugnazioni è necessario che il giudice indichi chiaramente il criterio di calcolo della diminuzione e applichi la misura prevista dalla legge per il rito abbreviato.
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