Cassazione Civile, Ordinanza n. 02561/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Piemonte che, in riforma parziale delle decisioni di primo grado, aveva accolto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e confermato una più elevata rendita catastale attribuita a due complessi immobiliari censiti in categoria D/7 e oggetto di dichiarazioni DOCFA. La lite nasceva dalla rettifica delle rendite proposte dalla contribuente: l'ufficio aveva rideterminato i valori, mentre la società sosteneva che lo stato di degrado, vetustà e mancata manutenzione degli immobili imponesse rendite più basse. Con sei motivi la ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per violazione degli artt. 116 e 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso sulla base di fotografie e valutazioni non tecniche e su temi asseritamente estranei al petitum; omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato aspetti rilevanti per la stima diretta degli immobili di categoria D, come sopralluogo, obsolescenza e trasformazioni urbanistiche; falsa applicazione dell'art. 4, comma 21, d.l. 853/1984 conv. in l. 17/1985; violazione degli artt. 10 r.d.l. 652/1939 e 28 d.P.R. 1142/1949, per avere l'ufficio e la CTR applicato in modo errato il criterio di ordinarietà e ignorato lo stato effettivo dei beni al momento della denuncia DOCFA. L'Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi processuali, escludendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la valutazione dello stato degli immobili rientrava nel perimetro della controversia sulla correttezza della rendita catastale; ha inoltre affermato che la CTR aveva svolto una valutazione probatoria di merito non censurabile in cassazione, potendo il giudice di merito selezionare le prove ritenute più attendibili senza dover esaminare tutte le risultanze. Quanto al vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., la Corte ha ribadito che esso riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non questioni o argomentazioni, osservando che i profili invocati dalla società erano stati comunque considerati o comunque implicavano una richiesta di rivalutazione del merito. Il motivo sulla falsa applicazione dell'art. 4, comma 21, d.l. 853/1984 è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché non decisivo rispetto alle altre rationes della decisione. Anche la doglianza sulle norme catastali sulla stima diretta è stata respinta, poiché diretta in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come base per denunciare nullità della sentenza per violazioni processuali; la Corte esclude che i vizi dedotti integrino una nullità rilevante.
Il giudice di merito può liberamente attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili; non è necessario dare conto di tutte le prove né la Cassazione può sostituirsi nella valutazione di merito.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice valuta elementi intrinseci alla pretesa dedotta, come le caratteristiche e lo stato conservativo degli immobili ai fini della rendita catastale.
È menzionato nel richiamo ai principi sul libero apprezzamento delle prove e sulla motivazione sufficiente del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame riguarda solo un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni o argomentazioni; non consente una rivalutazione del merito.
È richiamato per il dovere di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione.
È richiamato, insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c., per l'onere di specificare e trascrivere gli atti rilevanti.
art. 4, comma 21, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853
La Corte considera inammissibile la censura che assume erronea applicazione della norma, poiché non specificamente supportata e comunque non decisiva rispetto alle ulteriori rationes decidendi.
l. 17 febbraio 1985, n. 17
Legge di conversione del d.l. 853/1984, richiamata dalla ricorrente come testo applicabile.
art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
È richiamato quale norma sulla stima diretta degli immobili di categoria D, da effettuarsi sulle caratteristiche del bene e sui parametri catastali dell'epoca censuaria.
art. 28 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
È richiamato, insieme all'art. 10 R.D.L. 652/1939, come base normativa della stima diretta catastale degli immobili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione della rendita catastale, lo stato di conservazione, vetustà e degrado dell'immobile sono elementi intrinseci alla determinazione della rendita e possono essere valutati dal giudice senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Il vizio di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice decide su elementi già compresi nel tema della correttezza della rendita catastale e nella pretesa tributaria contestata.
- La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se riguarda l'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo; non può essere utilizzata per sollecitare una diversa lettura delle prove o delle valutazioni tecniche compiute dal giudice di merito.
- In tema di valutazione delle prove, il giudice di merito può fondare la decisione sugli elementi che ritiene più attendibili e non è tenuto a confutare puntualmente ogni allegazione o ogni dato istruttorio prodotto dalle parti, purché la motivazione sia logica e sufficiente.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di falsa applicazione di legge deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, indicando in modo chiaro gli atti e le ragioni per cui la norma sarebbe stata erroneamente applicata; in difetto la doglianza è inammissibile.
- Le questioni relative alla stima diretta catastale degli immobili di categoria D non possono essere rimesse in cassazione come rivalutazione del merito probatorio, se la sentenza impugnata ha comunque apprezzato gli elementi rilevanti della fattispecie.
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