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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25466/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto, operato dal Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere e poi confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli, della sua istanza ex art. 35-ter ord. pen. volta ad ottenere ristoro per presunte condizioni di detenzione inumane: emissione quotidiana di miasmi da un impianto di trattamento rifiuti adiacente che renderebbe l'aria irrespirabile e prolungata carenza di acqua potabile nelle celle (distribuzione solo di una o due bottiglie di acqua minerale). Il ricorrente deduceva travisamento/omissione della prova desumibile dalle relazioni dell'istituto e dell'ARPAC e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile (art. 606, comma 3, c.p.p.). Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito una motivazione ampia, logica e plausibile sul punto della disponibilità di acqua potabile e sui miasmi provenienti dall'impianto limitrofo, esercitando correttamente la propria discrezionalità nella valutazione dei fatti. La Corte ha escluso che sussistessero vizi di logica o di diritto tali da giustificare il sindacato di legittimità e ha qualificato le censure del ricorrente come una richiesta di riletura alternativa dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. Per tali ragioni ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), avendo ritenuto non escludibile la colpa nella proposizione dell'impugnazione, richiamando il principio espresso dalla Corte Cost. n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    Norma che disciplina il rimedio per le condizioni di detenzione ritenute contrarie all'art. 3 CEDU; il ricorrente invocava tale rimedio per ottenere ristoro per presunte condizioni degradanti.

  • art. 3 CEDU

    Parametro costituzionale/ sovranazionale sul divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha valutato se le condizioni denunciate integrassero tale violazione e ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato adeguatamente le circostanze.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi di manifesta infondatezza o altre ipotesi previste.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione ritenuta colposa o manifestamente infondata.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Principio richiamato circa la possibile rilevanza della colpa nella proposizione di impugnazioni infondate, usato dalla Corte per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.1, n.16116 del 27/01/2021; Sez.1, n.30030 del 11/09/2020)

    Principio consolidato secondo cui, nell'esame delle istanze ex art. 35-ter, non è sufficiente considerare solo la superficie della cella: devono essere valutate anche le condizioni materiali e ambientali che possono rendere degradante il trattamento detentivo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ha un sindacato limitato: la Corte verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione e non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione probatoria o nell'offrire una diversa lettura degli stessi fatti.
  • Le istanze ex art. 35-ter ord. pen. richiedono una valutazione complessiva delle condizioni detentive: oltre alle dimensioni degli spazi, vanno considerati fattori ambientali (miasmi, inquinamento), igienico-sanitari e di accesso all'acqua potabile.
  • Per avere successo in giudizio su pretese di trattamento inumano/degradante è necessario produrre prove chiare e documentazione tecnica (perizie ARPAC, relazioni sanitarie, verbali di servizio, testimonianze) che attestino la persistenza e la gravità delle condizioni lamentate.
  • La motivazione del giudice di merito deve essere specifica e congrua: se così è, la Corte di cassazione non annulla per mera diversità di valutazione dei fatti.
  • Imporre oneri di prova sistematici: il ricorrente dovrebbe dimostrare la continuità e l'intensità del disagio (es. registrazioni, segnalazioni interne, certificazioni mediche) e non limitarsi a asserzioni generiche.
  • Le impugnazioni ritenute manifestamente infondate possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende); valutare attentamente la fondatezza dell'appello prima di proporlo.
  • Quando si contestano condizioni derivanti da fattori esterni (es. impianti limitrofi), è utile acquisire relazioni tecniche ambientali e riscontri amministrativi per collegare il nocumento direttamente alle condizioni di detenzione.
  • In caso di esito negativo in sede nazionale, valutare parallelamente la possibilità di ricorso alla Corte EDU quando sussistono profili di violazione grave e persistente dell'art. 3 CEDU, purché supportati da adeguata documentazione probatoria.

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