Cassazione Penale, Ordinanza n. 28794/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità ai fini di cessione. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, lamentando altresì erronea valutazione degli elementi indiziari, travisamento della prova e violazione dell'art. 430, comma 2, c.p.p. La Corte rilevava che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non rientrassero tra quelle deducibili in cassazione, perché investivano profili di merito relativi alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della prova, già esaminati con motivazione congrua e non manifestamente illogica dai giudici di appello. È stata quindi confermata la condanna per il reato contestato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma posta a fondamento della responsabilità per detenzione di stupefacente di lieve entità; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ritenendo inammissibili le censure che contestano la ricostruzione fattuale e probatoria della sentenza di merito.
La sua violazione è stata dedotta dalla difesa, ma la Corte non esamina il motivo nel merito perché lo qualifica come censura di fatto e di prova non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, completa e logicamente coerente, senza contraddizioni manifeste o evidenti illogicità.
- Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacente ai fini di cessione, possono assumere rilievo indiziari elementi quali il frazionamento della sostanza in più involucri, il rinvenimento di materiale per il confezionamento e il possesso di denaro in banconote di vario taglio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, se prevista dalla decisione.
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