Cassazione Penale, Ordinanza n. 25271/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per coltivazione e detenzione di cannabis a fini di spaccio, ritenendo integrato il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 sulla base delle analisi tecniche delle sostanze sequestrate, del numero delle piante coltivate e del quantitativo complessivo di principio attivo ricavabile. Il ricorso per cassazione deduceva quattro censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata rinnovazione del dibattimento ex art. 603, comma 1, c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, prospettando l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e degli artt. 1, 2 e 4 della l. 242/2016; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in realtà diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che non fossero stati indicati specifici travisamenti della prova. Ha giudicato corretta la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato le analisi chimiche e il principio di diritto delle Sezioni Unite in materia di individuazione della rilevanza penale della coltivazione di cannabis. Ha inoltre ritenuto legittimo il mancato rinnovo dell'istruttoria, essendo la prova già completa e chiara. Quanto al terzo motivo, ha condiviso il diniego della fattispecie di lieve entità in ragione della complessiva condotta, del dato ponderale e dell'apparato organizzativo. Il quarto motivo è stato considerato generico e reiterativo, oltre che non decisivo, poiché la pena era stata determinata nel minimo edittale e i benefici erano stati esclusi anche in ragione dei precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
La coltivazione e detenzione di cannabis con quantità e principio attivo tali da consentire un apprezzabile numero di dosi integra il delitto di produzione e traffico di stupefacenti nella forma non lieve.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
L'ipotesi di lieve entità è esclusa quando la condotta, valutata nel suo complesso, il dato ponderale e l'organizzazione del caso concreto rendono il fatto non tenue.
La rinnovazione del dibattimento in appello non è dovuta quando l'istruttoria sia completa e i dati probatori siano chiari, essendo rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
Le disposizioni sulla coltivazione della canapa vanno applicate secondo la disciplina vigente al tempo del fatto; la modifica successiva richiamata non è stata ritenuta più favorevole e dunque non incide sulla decisione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio, salvo l'indicazione di specifici travisamenti della prova decisivi e processualmente rilevanti.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è legittima quando il quadro probatorio sia già completo e il giudice ritenga, con motivazione congrua, che ulteriori acquisizioni siano superflue.
- Ai fini della distinzione tra fattispecie ordinaria e ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve valorizzare globalmente quantità, qualità della sostanza, modalità della condotta e contesto organizzativo; il solo dato quantitativo, se significativo, può essere ostativo al riconoscimento della fattispecie attenuata.
- La contestazione sulla pena è inammissibile quando si risolve in una critica generica e non specifica alla commisurazione sanzionatoria, specie se la pena applicata è nel minimo edittale e la motivazione dà conto dei criteri di valutazione adottati.
- In materia di coltivazione di cannabis, il rilievo del principio attivo e la possibilità di ricavare un numero apprezzabile di dosi sono elementi idonei a sostenere la rilevanza penale del fatto nella forma ordinaria.
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