Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25271/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per coltivazione e detenzione di cannabis a fini di spaccio, ritenendo integrato il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 sulla base delle analisi tecniche delle sostanze sequestrate, del numero delle piante coltivate e del quantitativo complessivo di principio attivo ricavabile. Il ricorso per cassazione deduceva quattro censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata rinnovazione del dibattimento ex art. 603, comma 1, c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, prospettando l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e degli artt. 1, 2 e 4 della l. 242/2016; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto al caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in realtà diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che non fossero stati indicati specifici travisamenti della prova. Ha giudicato corretta la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato le analisi chimiche e il principio di diritto delle Sezioni Unite in materia di individuazione della rilevanza penale della coltivazione di cannabis. Ha inoltre ritenuto legittimo il mancato rinnovo dell'istruttoria, essendo la prova già completa e chiara. Quanto al terzo motivo, ha condiviso il diniego della fattispecie di lieve entità in ragione della complessiva condotta, del dato ponderale e dell'apparato organizzativo. Il quarto motivo è stato considerato generico e reiterativo, oltre che non decisivo, poiché la pena era stata determinata nel minimo edittale e i benefici erano stati esclusi anche in ragione dei precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    La coltivazione e detenzione di cannabis con quantità e principio attivo tali da consentire un apprezzabile numero di dosi integra il delitto di produzione e traffico di stupefacenti nella forma non lieve.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    L'ipotesi di lieve entità è esclusa quando la condotta, valutata nel suo complesso, il dato ponderale e l'organizzazione del caso concreto rendono il fatto non tenue.

  • art. 603, comma 1, c.p.p.

    La rinnovazione del dibattimento in appello non è dovuta quando l'istruttoria sia completa e i dati probatori siano chiari, essendo rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

  • artt. 1, 2 e 4, l. 242/2016

    Le disposizioni sulla coltivazione della canapa vanno applicate secondo la disciplina vigente al tempo del fatto; la modifica successiva richiamata non è stata ritenuta più favorevole e dunque non incide sulla decisione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirino a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio, salvo l'indicazione di specifici travisamenti della prova decisivi e processualmente rilevanti.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è legittima quando il quadro probatorio sia già completo e il giudice ritenga, con motivazione congrua, che ulteriori acquisizioni siano superflue.
  • Ai fini della distinzione tra fattispecie ordinaria e ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve valorizzare globalmente quantità, qualità della sostanza, modalità della condotta e contesto organizzativo; il solo dato quantitativo, se significativo, può essere ostativo al riconoscimento della fattispecie attenuata.
  • La contestazione sulla pena è inammissibile quando si risolve in una critica generica e non specifica alla commisurazione sanzionatoria, specie se la pena applicata è nel minimo edittale e la motivazione dà conto dei criteri di valutazione adottati.
  • In materia di coltivazione di cannabis, il rilievo del principio attivo e la possibilità di ricavare un numero apprezzabile di dosi sono elementi idonei a sostenere la rilevanza penale del fatto nella forma ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniProveRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.