Cassazione Penale, Sentenza n. 15113/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela nel reato di furto di energia elettrica (fatto del 21/05/2018), ritenendo tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante relativa alla destinazione dell'energia a pubblico servizio (circostanza che renderebbe il reato procedibile d'ufficio) effettuata dal Pubblico Ministero in udienza. Il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge per avere il giudice impedito illegittimamente l'esercizio del potere-dovere del PM di formulare la contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. e omesso di garantire le garanzie difensive previste dall'art. 519 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha sancito che la contestazione suppletiva di circostanze aggravanti è potere/dovere del Pubblico Ministero nel dibattimento e che il giudice non può sindacarne preventivamente la tempestività o ammissibilità in modo da precludere il suo esercizio. Il Tribunale aveva illegittimamente anticipato una declaratoria di improcedibilità ex art. 129 c.p.p. basandosi sull'imputazione originaria, senza valutare la contestazione suppletiva e senza garantire il contraddittorio e i termini difensivi di cui all'art. 519 c.p.p. Ne consegue la nullità di ordine generale della pronuncia impugnata; la Cassazione ha annullato la decisione del giudice del merito (con rinvio affinché si valuti la contestazione suppletiva e si riapra il contraddittorio secondo le norme vigenti).
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (n.7, n.2 citati nel testo)
norma relativa al reato di furto e alle circostanze aggravanti (energia destinata a pubblico servizio indicata come circostanza aggravante)
La circostanza aggravante che l'energia sia "destinata a pubblico servizio" rende il furto astrattamente procedibile d'ufficio; riconoscimento di tale aggravante può mutare il regime di procedibilità.
Disciplina le "nuove contestazioni" in dibattimento e autorizza il PM a modificare l'imputazione per adeguarla agli elementi emersi, salvaguardando la correlazione tra accusa e sentenza.
il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato connesso o la circostanza aggravante
Attribuisce al PM la facoltà/obbligo di contestare in dibattimento reati concorrenti o circostanze aggravanti senza bisogno di autorizzazione giudiziale; il giudice non ha potere preventivo di veto sulla contestazione.
Regola la contestazione di un fatto nuovo e prevede l'intervento del presidente del collegio (autorizzazione) quando la contestazione verte su fatto nuovo; diversamente dall'art. 517, qui il giudice può autorizzare.
Garantisce all'imputato, quando il PM formula contestazione suppletiva (salvo recidiva), il diritto di chiedere un termine per preparare la difesa; il giudice deve concedere tale termine, non inferiore a quello previsto dall'art. 429.
concetto di "immediata declaratoria"
Stabilisce l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente cause di non punibilità quando emergono in modo non contestabile dagli atti, ma non legittima pronunce 'de plano' che anticipino il contraddittorio o impediscano la valutazione di contestazioni suppletive legittime.
I vizi nella formulazione dell'imputazione e nell'esercizio dell'azione penale (es. preclusione illegittima del potere del PM) configurano nullità assolute di ordine generale richiamate da Corte come qualificanti la pronuncia impugnata.
Richiede la correlazione tra imputazione e sentenza; impone al giudice di pronunciarsi sulla fattispecie effettivamente e validamente contestata.
art. 112 Cost.
Principio di obbligatorietà dell'azione penale; supporta l'idea che il PM debba poter esercitare pienamente il potere di contestazione suppletiva per assicurare l'esercizio dell'azione penale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015
Rilevata l'illegittimità costituzionale di limiti che impediscano all'imputato l'accesso ad alcuni riti alternativi quando venga contestata in dibattimento una circostanza aggravante già nota dalle indagini; sottolinea l'impatto significativo di contestazioni tardive sulla posizione dell'imputato.
Massime di principio
- La contestazione suppletiva di reati concorrenti o circostanze aggravanti in dibattimento è potere/dovere esclusivo del Pubblico Ministero e non può essere preventivamente esclusa dal giudice per presunta "tardività".
- Se il PM valida la contestazione suppletiva, il giudice deve decidere sulla nuova imputazione risultante e non sulla vecchia: occorre garantire il termine e le garanzie difensive previste dall'art. 519 c.p.p.
- L'art. 129 c.p.p. non autorizza pronunce "de plano" che anticipino la valutazione di contestazioni suppletive valide; la declaratoria immediata richiede che la causa di non punibilità emerga in modo incontestabile dagli atti.
- L'impedimento illegittimo dell'esercizio dell'azione penale da parte del PM sulla base di una pronuncia anticipatoria costituisce nullità di ordine generale (artt. 178 e 179 c.p.p.) e comporta annullamento della decisione di merito.
- In casi analoghi, il corretto iter procedurale è: ammettere la contestazione suppletiva del PM, concedere i termini difensivi (art. 519), consentire eventuali riti alternativi o prove difensive, quindi decidere sulla imputazione così come integrata.
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