Cassazione Penale, Sentenza n. 25884/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 13/11/2023 che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Vasto del 31/10/2023, con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) vizio di motivazione e mancata prova dei gravi indizi di colpevolezza; sostiene di essere estraneo alla condotta del dipendente Del Pozzo e che la quantità di principio attivo (asserita 418 g) non giustificherebbe l'aggravante e la contestazione di spaccio; 2) errata qualificazione giuridica e mancata valutazione della possibile esclusione dell'aggravante per "ingente quantità"; 3) insussistenza delle esigenze cautelari (incensuratezza, giovane età, condizioni economiche, domestica coltivazione per uso personale, materiale sequestrato); 4) misura non adeguata, con mancata considerazione degli elementi favorevoli (pena minima, incensuratezza, situazione familiare ed economica).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la critica del ricorrente mirasse a una rivalutazione del quadro indiziario, non consentita in sede di legittimità. Ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha evidenziato: il rinvenimento di 12,4 kg di marijuana in varie buste su più piani dell'abitazione, bilancino di precisione, materiali per taglio e confezionamento, la presenza di un laboratorio con impianti per la trasformazione, elementi tali da far escludere l'uso esclusivamente personale; l'asserita indicazione di 418 g di principio attivo è considerata puramente assertiva; il fatto che il dipendente Del Pozzo fosse in possesso di munizioni mentre si recava a un incontro con il ricorrente è stato valutato come elemento indiziario sul carattere non occasionale dell'attività illecita. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto concreta la possibilità di reiterazione, anche in caso di arresti domiciliari, dato che il domicilio era adibito a centro operativo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che punisce i delitti relativi agli stupefacenti; il comma richiamato (e in particolare il comma 4 relativo alle aggravanti per ingente quantità) è ritenuto dal giudice idoneo, ex se o in via indiziaria, a giustificare la misura cautelare più afflittiva.
codice di procedura penale, art. 273, commi 1 e 1-bis
Richiamati in relazione ai motivi di ricorso sulla sussistenza dei gravi indizi e sul vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze attestate mirassero a una rivalutazione degli indizi, inammissibile in cassazione.
codice di procedura penale, art. 274
Riferito alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del Tribunale sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dati gli elementi indiziari.
codice di procedura penale, art. 275
Riguarda l'adeguatezza delle misure cautelari; la decisione ha confermato che la custodia in carcere fosse proporzionata rispetto al quadro indiziario e che misure meno afflittive non avrebbero efficacemente prevenuto la reiterazione.
codice di procedura penale, art. 280
Richiamato con riferimento a censure sulla qualificazione giuridica del reato; la Corte l'ha considerata generica e inammissibile.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per prevedere l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamato perché il Pubblico Ministero ha svolto la requisitoria ai sensi di tale norma chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Citata in relazione al principio che legittima l'addebito delle spese e della somma alla Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità nel caso di specie.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i motivi che chiedono una rivalutazione degli indizi sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità.
- Il rinvenimento di ingenti quantitativi di stupefacente (es. oltre qualche chilogrammo), unitamente a bilancini, materiale per il confezionamento e impianti di trasformazione, costituisce indizio forte di detenzione ai fini di spaccio e può giustificare la custodia cautelare.
- La mera affermazione di un diverso contenuto di principio attivo senza idonea prova documentale o peritali è insufficiente a contrastare la valutazione cautelare basata su elementi concreti ed oggettivi.
- La presenza di terzi (es. dipendenti) in circostanze compatibili con attività illecite — ad es. munizioni trovate mentre si recavano da chi è indagato — può essere valorizzata come elemento indiziario per dimostrare carattere non occasionale dell'attività criminale.
- Le censure sulla qualificazione giuridica (esclusione aggravante per "ingente quantità") devono essere articolate e supportate da elementi nuovi e rilevanti; altrimenti sono considerate generiche e inammissibili.
- Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari è necessario dimostrare in modo concreto e logico che gli elementi a sostegno del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio sono infondati o strumentali; mere affermazioni su buona condotta, incensuratezza o condizioni familiari raramente bastano se sussistono elementi probatori ostativi.
- Quando il domicilio è accertato come centro operativo per la produzione e lo smercio, misure alternative come gli arresti domiciliari con controllo elettronico possono risultare inefficaci per prevenire i contatti con la rete di narcotraffico.
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