Cassazione Civile, Ordinanza n. 11067/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasceva da un contratto di collaborazione libero-professionale nel quale una prestazione era stata resa nei mesi di luglio e agosto 2006. Il professionista otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 929,33; l'azienda sanitaria proponeva opposizione sostenendo che, al momento dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto era già scaduto. In primo grado l'opposizione veniva respinta, ritenendosi irrilevante la scadenza del contratto perché le prestazioni erano state effettivamente eseguite e non contestate. La Corte d'appello riformava invece la decisione e revocava il decreto ingiuntivo, affermando che la domanda non poteva essere accolta neppure ex art. 2041 c.c. perché mancava la prova dell'utilità delle prestazioni per l'ente e del suo riconoscimento, espresso o tacito. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., sostenendo che, secondo l'orientamento più recente della Corte, nell'azione di arricchimento senza causa contro la P.A. non è richiesto il riconoscimento dell'utilità da parte dell'amministrazione, essendo sufficiente provare l'arricchimento dell'ente e il corrispondente impoverimento dell'attore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la Corte territoriale aveva erroneamente individuato, quale presupposto imprescindibile dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione, il riconoscimento dell'utilitas della prestazione da parte dell'ente pubblico. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva, la Corte ha precisato che il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. deve provare solo il fatto oggettivo dell'arricchimento e il proprio depauperamento, mentre l'amministrazione può opporre e provare che l'arricchimento non fu voluto o consapevole, trattandosi in tal caso di arricchimento imposto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nell'azione di arricchimento senza causa proposta contro la pubblica amministrazione non è necessario provare il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente; è sufficiente la prova dell'arricchimento oggettivo e del correlativo depauperamento dell'attore.
È stato dedotto il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ai fini del ricorso per cassazione.
artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione.
Massime di principio
- Nell'azione di indebito arricchimento contro la pubblica amministrazione, il riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte dell'ente non costituisce un elemento costitutivo della domanda.
- Il depauperato ha l'onere di provare l'arricchimento oggettivo del convenuto e il proprio impoverimento; non deve dimostrare che la prestazione sia stata espressamente o tacitamente accettata come utile dalla pubblica amministrazione.
- La pubblica amministrazione convenuta può difendersi provando che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, così da integrare un arricchimento imposto.
- È erronea la decisione di merito che respinga la domanda ex art. 2041 c.c. solo perché non risulti un formale riconoscimento di utilità della prestazione da parte dell'ente pubblico.
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