Cassazione Penale, Ordinanza n. 20711/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che aveva respinto la richiesta di applicare la continuazione tra reati oggetto di due diverse sentenze, relativi a fatti di ricettazione e detenzione di armi da sparo commessi in date diverse. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe errato nel negare il vincolo continuativo nonostante l'asserita omogeneità dei reati, la breve distanza temporale, l'unicità spaziale dei fatti e il fatto che in un precedente giudizio la ricettazione fosse stata già ritenuta continuata. La difesa ha inoltre depositato memoria insistendo sull'esistenza di plurimi indici del medesimo disegno criminoso e sulla precedente valutazione favorevole resa in sede di cognizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la continuazione richiede una programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei reati, non essendo sufficiente una mera inclinazione a reiterare condotte analoghe. Nel caso concreto, la distanza temporale tra i fatti e la loro eterogeneità erano elementi logicamente incompatibili con l'ipotesi di un unico disegno criminoso; inoltre, era fuorviante richiamare la precedente decisione di cognizione, perché essa aveva riguardato solo i reati contestati in quel diverso procedimento e non poteva riferirsi a un fatto successivo e allora ignoto. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione presuppone una programmazione unitaria e originaria, anche solo generica, dei diversi reati; non basta una mera reiterazione nel tempo di condotte analoghe.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso preesistente o comunque unitario rispetto ai reati in esame; la sola somiglianza tra i fatti non è sufficiente.
- La rilevante distanza temporale tra reati, specie se accompagnata da diversa natura degli oggetti o delle condotte, è un indice logicamente incompatibile con la configurabilità di un'unica programmazione criminosa.
- La precedente applicazione della continuazione in un diverso procedimento non vincola automaticamente il giudice successivo quando quel precedente giudizio riguardava solo fatti diversi e già noti in quel processo.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando l'ordinanza impugnata espone una motivazione completa, coerente e non contraddittoria, fondata su elementi logici significativi come tempo, modalità e oggetto dei reati.
- In sede di richiesta di applicazione della continuazione, grava sull'istante l'onere di allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare il medesimo disegno criminoso.
Come è indicizzato
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