Cassazione Penale, Sentenza n. 07218/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 25/09/2025 che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del 29/05/2025. Ha sollevato due censure: 1) violazione di legge (artt. 676, co.1 e 667, co.4 c.p.p.) perché la Corte di appello di Napoli, dopo la riqualificazione del ricorso in opposizione dalla Corte di cassazione, aveva pronunciato nella stessa composizione che aveva originariamente rigettato l'istanza; 2) violazione di legge (art. 172, co.5 c.p.) sul computo del termine decennale per l'estinzione della pena: il ricorrente sosteneva che la pena non era divenuta eseguibile al passaggio in giudicato del 15/04/2016 ma solo in relazione alla revoca dell'indulto (ordinanza 01/02/2018) e che, pertanto, il dies a quo da cui calcolare la prescrizione doveva essere individuato diversamente (la difesa richiamava anche l'irrevocabilità di altra sentenza del 10/12/2010).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il giudizio di opposizione, una fase del procedimento unitario, può essere deciso dalla stessa corte che ha emesso il provvedimento opposto e non sussiste incompatibilità in relazione alla composizione del collegio (richiamato il principio di Sez.1, n.30638/2017, Lombardo). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il dies a quo ai fini dell'art.172 cod. pen. è il momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (passaggio in giudicato, nel caso 15/04/2016), e non la vicenda successiva del perdono/indulto o della sua revoca; la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sez. U. n.4460/1994 Cellerini; Sez.1 n.49748/2018 Dinellari e altre) che considera come "pena inflitta" quella risultante dalla sentenza di condanna ai fini del calcolo della prescrizione. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e confermata l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
Il dies a quo per l'estinzione della pena per decorso del tempo è il momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (passaggio in giudicato); per il calcolo della prescrizione si considera la pena 'irrogata' in sentenza, inclusa la parte eventualmente coperta da indulto
Norma richiamata nel medesimo contesto interpretativo con l'art. 172 per il computo dei termini di estinzione della pena; assieme qualificano il dies a quo nel passaggio in giudicato
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la disciplina dell'opposizione in materia esecutiva e le modalità di decisione; nella fattispecie la Corte ha ritenuto rispettate le forme previste per la riqualificazione del ricorso in opposizione
art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale riferita alla competenza e alla forma del procedimento di impugnazione/opposizione; la Corte ha valutato che la pronuncia della stessa corte non viola i limiti normativi posti da questa disposizione nel quadro della riqualificazione disposta dalla Cassazione
art. 34, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
Secondo la giurisprudenza richiamata, la disciplina delle incompatibilità non si applica all'opposizione ex art.667 c.p.p. poiché il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione autonoma ma costituisce una fase del procedimento unitario; pertanto la partecipazione al giudizio dell'organo che ha emesso il provvedimento opposto non infrange i canoni di imparzialità e terzietà
Sez. U. n. 4460 del 19/01/1994 (Cellerini)
«In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l’art. 172 cod. pen. individua il relativo “dies a quo” nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta “irrevocabile", aggettivo, quest’ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo»
Principio di diritto che individua il passaggio in giudicato come momento iniziale del termine di estinzione della pena
Sez. 1, n. 49748 del 26/06/2018 (Dinellari)
«Ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell’estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell’art. 172 cod. pen., per “pena inflitta” deve intendersi quella irrogata in sentenza e non quella concretamente da scontare all’esito dell'applicazione di eventuali cause estintive successive alla condanna»
Conferma che, per il calcolo della prescrizione, rileva la pena stabilita in sentenza e non l'eventuale diminuzione o cancellazione successiva a seguito di indulto o altre cause estintive
Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017 (Lombardo)
«È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto... il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento..."
Giurisprudenza che afferma l'ammissibilità della partecipazione dello stesso organo che ha emanato il provvedimento alla decisione sull'opposizione, atteso il carattere unitario e non impugnatorio della fase
Massime di principio
- Il dies a quo per il computo dell'estinzione della pena (art.172 c.p.) è il momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (passaggio in giudicato), non le vicende successive come la concessione o la revoca dell'indulto
- Per il calcolo della prescrizione rileva la pena "irrogata" in sentenza e non la pena residua dopo eventi successivi (es. indulto); quindi eventuali perdoni o revoche non modificano retroattivamente il dies a quo
- Il giudizio di opposizione ex art.667 c.p.p. è considerato una fase del procedimento unitario e non una impugnazione autonoma: pertanto la partecipazione al giudizio dello stesso organo che ha pronunciato il provvedimento opposto non determina di per sé incompatibilità
- Chi intende contestare la composizione del collegio nel giudizio di opposizione dovrà fondare la contestazione su elementi che dimostrino una reale violazione dei canoni di imparzialità (e non sulla sola identità dell'organo), dato l'orientamento giurisprudenziale prevalente
- In casi simili, prima di proporre impugnazioni, è utile verificare il dies a quo sulla base del passaggio in giudicato e confrontarlo con la durata del termine prescrizionale invocato per valutare la fondatezza prospettica della domanda di estinzione della pena
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