Cassazione Penale, Ordinanza n. 07437/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che esso proponesse una diversa ricostruzione dei fatti e una valutazione alternativa degli elementi probatori, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Pisa che lo aveva condannato alla pena di 1.000 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, con riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità. In fatto, al soggetto era contestato il possesso, all'esito di un controllo dei carabinieri, di un martelletto frangivetro dotato di lame rinvenuto nel vano portaoggetti dell'autovettura, senza che fosse fornita una giustificazione del possesso. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che tale oggetto fosse uno strumento di comune dotazione degli autoveicoli; la Corte ha qualificato la censura come meramente rivalutativa, poiché mirava a ottenere una lettura alternativa dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna per il possesso dell'oggetto ritenuto non giustificato; nella decisione viene solo richiamata come titolo del reato contestato e definita con riconoscimento della lieve entità.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità, anche se non è espressamente riportato nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la censura mira soltanto a prospettare una lettura alternativa e più favorevole degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
- La censura è inammissibile quando si limita a contestare la ricostruzione fattuale adottata nella sentenza impugnata senza evidenziare un vero vizio logico-giuridico della motivazione.
- Ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può limitarsi a rilevare che la motivazione della decisione di merito non presenta illogicità manifeste e che la doglianza è meramente rivalutativa.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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