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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13978/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo inerente alla determinazione della pena, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente la graduazione sanzionatoria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua condanna per i reati contestati. L'unico motivo dedotto riguardava un asserito vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: si contestava, in sostanza, la misura della pena irrogata e la sua graduazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, tale esercizio era stato adeguatamente motivato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base del concorso di persone nel reato; non è oggetto di autonoma disamina, ma concorre alla descrizione dei reati confermati in appello

  • art. 477 c.p.

    norma incriminatrice richiamata nel capo d'imputazione e nella condanna confermata

  • art. 482 c.p.

    norma incriminatrice richiamata nel capo d'imputazione e nella condanna confermata

  • art. 591 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste per il ricorrente

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La censura che investe esclusivamente la determinazione della pena è infondata quando la sentenza di merito abbia dato conto, in modo non illogico e sufficiente, dei criteri seguiti nella graduazione sanzionatoria.
  • La commisurazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in sede di legittimità, è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione effettivo e non meramente assertivo.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, ne consegue la declaratoria di inammissibilità con le ordinarie statuizioni economiche a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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