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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00692/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la doglianza non rientrante nei motivi consentiti avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, con scrutinio de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il GUP aveva applicato all'imputato la pena concordata con la pubblica accusa per reati fallimentari e tributari, oltre al delitto di autoriciclaggio/riciclaggio? No, nel testo è indicato il reato di cui all'art. 648-ter.1 c.p., insieme ai reati di bancarotta e di cui al d.lgs. 74/2000. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un solo motivo di violazione degli artt. 129 e 444 c.p.p., contestando in sostanza la sentenza di patteggiamento. La Corte rileva però che il ricorso è stato presentato fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché il controllo di legittimità sulla sentenza ex art. 444 c.p.p. è limitato a specifiche censure; inoltre richiama la giurisprudenza secondo cui il patteggiamento esonera l'accusa dall'onere della prova e la motivazione può essere succinta, con verifica della qualificazione giuridica, dell'assenza di cause ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento recepisce l'accordo tra le parti; la motivazione può essere succinta se contiene descrizione del fatto, corretta qualificazione giuridica, verifica ex art. 129 c.p.p. e congruità della pena.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento deve dare conto del controllo sull'assenza di cause che impongano l'immediato proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata adottata con scrutinio de plano.

  • art. 27 Cost.

    La pena concordata deve essere verificata quanto a congruità nei limiti dei principi costituzionali sulla funzione della pena.

  • art. 81 cpv. c.p.

    Norma richiamata nel titolo di reato contestato, quale continuazione.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    Norma richiamata tra i reati oggetto di patteggiamento; il testo non specifica la condotta concreta.

  • art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, l.f.

    Norma richiamata tra i reati fallimentari contestati; il testo non descrive ulteriormente la fattispecie concreta.

  • art. 219, comma 2, n. 1, l.f.

    Norma aggravatrice richiamata nel capo di imputazione, senza ulteriori dettagli nel testo.

  • art. 223, comma 1 e 2, n. 2, l.f.

    Norma richiamata tra i reati fallimentari contestati, senza specificazione ulteriore nel testo.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000

    Norme tributarie richiamate nel capo di imputazione; il testo non indica quale specifica ipotesi concreta sia stata contestata.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
  • Nel patteggiamento l'accordo tra imputato e pubblica accusa esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione sintetica della sentenza, purché vi sia verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto, dell'assenza di cause ostative ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena.
  • La sentenza di patteggiamento non richiede una motivazione ampia sulla responsabilità, essendo sufficiente il richiamo al capo di imputazione e il controllo sulla legalità del trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può provvedere de plano e applicare la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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