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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16745/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2017 emesso nei confronti di una società appartenente a un gruppo, con cui l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto l'adesione alla liquidazione IVA di gruppo promossa dalla società controllante. L'Ufficio ha ritenuto insussistente il requisito del controllo richiesto dall'art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la partecipazione maggioritaria della capogruppo nella controllata fosse detenuta solo indirettamente, per il tramite di due società interposte, ciascuna titolare del 37,5% della partecipata. Le società hanno impugnato l'atto deducendone, tra l'altro, la nullità per vizio di sottoscrizione e l'illegittimità della ripresa, assumendo che il controllo fosse comunque integrato anche in forma indiretta. La Corte di primo grado ha accolto il ricorso; in appello la Corte di giustizia tributaria regionale ha confermato l'accoglimento, respingendo l'eccezione di inammissibilità e ritenendo sufficiente il controllo indiretto tramite società interamente possedute dalla capogruppo. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2 del d.m. 13 dicembre 1979, sostenendo che il controllo utile all'accesso alla liquidazione IVA di gruppo non potrebbe essere integrato da partecipazioni distribuite tra più società interposte ciascuna sotto la soglia del 50%; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 73, comma 3, e 70-bis e ss. d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 11 della direttiva 2006/112/CE, lamentando che il giudice d'appello avrebbe confuso la disciplina della liquidazione IVA di gruppo con quella del Gruppo IVA, desumendone una nozione eccessivamente estensiva di controllo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, affermando che il controllo rilevante ai fini della liquidazione IVA di gruppo può essere anche indiretto e che la maggioranza richiesta dalla norma può risultare dalla convergenza di partecipazioni detenute da più società interamente controllate dalla capogruppo, quando il potere decisionale sulla partecipata finale sia unitario e sostanzialmente riferibile a un unico centro di imputazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che la sentenza impugnata non aveva applicato la disciplina del Gruppo IVA alla fattispecie, ma aveva solo utilizzato, in chiave sistematica, i principi elaborati in materia di IVA per interpretare la nozione di controllo in modo non formalistico. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alle società e ha compensato integralmente le spese, valorizzando la novità della questione e la complessità del quadro interpretativo.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione sulla liquidazione IVA di gruppo va letta in senso sostanziale: il controllo richiesto può essere anche indiretto e può risultare dalla partecipazione maggioritaria detenuta, tramite società interamente controllate, da un unico centro di imputazione.

  • art. 2 del d.m. 13 dicembre 1979

    La disciplina regolamentare consente di considerare rilevanti, ai fini della liquidazione IVA di gruppo, le partecipazioni superiori al 50% detenute dall'ente controllante o da altra società da essa controllata; la previsione non impone che la maggioranza sia intestata a un solo soggetto intermedio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    È stata invocata come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    È stata invocata come parametro del secondo motivo per denunciare una pretesa violazione processuale/sistematica nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 4, § 4, direttiva 77/388/CEE

    Richiamata per illustrare il contesto unionale dei gruppi IVA e la facoltà degli Stati membri di trattare come un unico soggetto passivo entità giuridicamente distinte ma strettamente collegate.

  • art. 11 della direttiva 2006/112/CE

    Richiamata come norma che consente di considerare come un solo soggetto passivo persone giuridicamente indipendenti ma legate da vincoli finanziari, economici e organizzativi, con possibilità di misure antiabuso.

  • art. 70-bis e ss. d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati solo per chiarire che il Gruppo IVA è istituto distinto dalla liquidazione IVA di gruppo e non si sovrappone a quest'ultima.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione IVA di gruppo, il requisito del controllo non va letto in modo meramente formalistico: è sufficiente che la capogruppo disponga, anche indirettamente, della maggioranza dei voti o della partecipazione nella società partecipata, purché il potere sia sostanzialmente unitario e stabile.
  • La partecipazione maggioritaria richiesta dalla disciplina interna ha funzione di garanzia e di presidio contro usi distorti dell'istituto, non di ostacolo alla rilevanza di assetti nei quali il controllo sostanziale della capogruppo sia certo e non frazionato in termini elusivi.
  • La presenza di più società interamente controllate dalla capogruppo, ciascuna titolare di una quota della partecipata, non esclude di per sé il controllo indiretto se la somma delle partecipazioni è riconducibile a un unico centro decisionale.
  • Il Gruppo IVA e la liquidazione IVA di gruppo sono istituti distinti: il primo crea un unico soggetto passivo, il secondo preserva l'autonomia delle singole società e consente solo una gestione unitaria dei saldi IVA; tuttavia i principi sistematici elaborati in materia di IVA possono essere utilizzati per interpretare in modo coerente la nozione di controllo anche nella disciplina interna della liquidazione di gruppo.
  • Le restrizioni nazionali in materia di controllo rilevante ai fini IVA sono giustificate solo se necessarie e proporzionate al contrasto di frodi, evasione o pratiche abusive.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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