Cassazione Civile, Ordinanza n. 11891/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso del condominio, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione/impugnazione della delibera condominiale del 14 marzo 2017. Ha inoltre condannato la parte intimata al pagamento delle spese dell'intero giudizio nei tre gradi, secondo i parametri liquidati in dispositivo.
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una delibera assembleare con cui un condominio aveva autorizzato la stipula di una polizza di tutela legale, ponendo le relative spese a carico dei condòmini pro quota. Una condòmina aveva impugnato la delibera sostenendo che essa fosse incompatibile con l'art. 1132 c.c., perché avrebbe inciso sul diritto del singolo dissenziente di sottrarsi alle conseguenze economiche di una lite promossa o resistita dal condominio. Il tribunale aveva respinto l'appello del condominio confermando l'annullamento disposto in primo grado. In cassazione il condominio ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1132, comma 2, c.c., sostenendo che la polizza non elimina il diritto di dissenso del condomino e serve anzi a coprire anche le spese di assistenza legale e tecniche, sicché la delibera non sarebbe viziata; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1132, comma 1, c.c., affermando che la norma presuppone una lite attuale e specificamente deliberata, non essendo equiparabile la scelta di stipulare una polizza per controversie future. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando un precedente conforme e affermando che la stipula della polizza rientra nei poteri gestori dell'assemblea e non contrasta con l'art. 1132 c.c.
Norme richiamate
La norma disciplina il dissenso del singolo condòmino rispetto a una lite deliberata dall'assemblea e regola solo l'esonero dalla responsabilità per le conseguenze della lite in caso di soccombenza; non vieta all'assemblea di deliberare la stipula di una polizza di tutela legale, che ha funzione e contenuto diversi. Il dissenso presuppone una specifica lite e non è impedito dalla polizza, né la polizza lo elimina.
L'assemblea, nell'esercizio dei poteri di gestione, può autorizzare la stipula di una polizza assicurativa per la tutela legale a copertura delle spese processuali sulle parti comuni.
L'art. 1132 c.c. opera per le controversie eccedenti le attribuzioni dell'amministratore e suppone una specifica delibera dell'assemblea di autorizzazione o ratifica alla costituzione in giudizio.
Le spese derivanti dalla stipula della polizza assicurativa vanno ripartite tra i condòmini secondo il criterio delle obbligazioni contratte nel comune interesse, distinto dalle spese di lite previste dall'art. 1132 c.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
È richiamato nel testo come base per la decisione nel merito dopo la cassazione, ma la disposizione indicata appare riportata testualmente nella sentenza così come fornita.
Massime di principio
- L'art. 1132 c.c. tutela il condomino dissenziente rispetto alle conseguenze economiche di una lite deliberata, ma non impedisce all'assemblea di assumere, nei limiti dei propri poteri gestori, una decisione organizzativa di copertura assicurativa delle spese legali del condominio.
- La stipula di una polizza di tutela legale non equivale alla deliberazione della singola lite cui si riferisce l'art. 1132 c.c., perché ha funzione preventiva e generale, mentre la norma presuppone una controversia attuale e specifica.
- Le spese del premio assicurativo costituiscono costi di gestione del condominio e si ripartiscono tra i condòmini secondo l'art. 1123 c.c., mentre le spese di soccombenza regolate dall'art. 1132 c.c. hanno una disciplina diversa e non sovrapponibile.
- Il dissenso del singolo condòmino non è precluso dalla stipula della polizza e, al tempo stesso, la polizza non sopprime il meccanismo di rivalsa previsto dall'art. 1132 c.c. per le liti deliberate.
Come è indicizzato
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