Cassazione Penale, Sentenza n. 39566/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Golemi: lamentava insufficiente e contraddittoria motivazione circa la responsabilità per il capo 6) (presunto possesso/custodia di 11.000 euro provento di spaccio), il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., la mancata prova della provenienza illecita di 8.100 euro sequestrati e la carenza motivazionale nell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione. Ticchiati: contestava l'errata qualificazione del suo ruolo (custode della sostanza per conto di terzi) e il mancato riconoscimento della ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione al suo ruolo marginale.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso di Golemi annullando la sentenza impugnata nei suoi confronti limitatamente alle misure di sicurezza della confisca e dell'espulsione, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio su tali punti; per il resto il ricorso di Golemi è dichiarato inammissibile (cioè le statuizioni di merito sulla responsabilità e sulla pena sono sostanzialmente confermate). Il ricorso di Ticchiati è dichiarato interamente inammissibile; per quest'ultimo confermata la condanna e pronunciata la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90 (comma 5 e comma 6)
Comma 6 (aggravante) è stato escluso dalla Corte territoriale nei confronti degli imputati; il comma 5 (ipotesi lieve) non è stato riconosciuto per Ticchiati in ragione delle quantità e della capacità di approvvigionamento continuo, quindi la Corte ha ritenuto non applicabile l'ipotesi ridotta.
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è stata ritenuta non sussistente nei confronti di Golemi, poiché il suo ruolo è stato valutato non marginale nella consegna e custodia di una somma rilevante (11.000 euro).
L'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione richiede accertamento concreto della pericolosità sociale e un bilanciamento con elementi personali e familiari; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sulla espulsione insufficiente perché non ha valutato compiutamente la vita ante-reato dell'imputato e le sue condizioni familiari.
art. 8 CEDU
Rilevato come parametro costituzionale e sovranazionale per valutare la legittimità dell'espulsione: deve essere rispettato il diritto alla vita privata e familiare nel bilanciamento con l'interesse generale alla sicurezza.
art. 117 Cost.
Richiamato in rapporto all'obbligo di conformità all'ordinamento europeo (es. CEDU) nella valutazione delle misure restrittive e di sicurezza applicate agli stranieri.
Deve essere considerato, per la valutazione di misure di sicurezza come l'espulsione, il complesso dei criteri (vita familiare, condizione personale, ecc.) in un bilanciamento tra interesse generale e interesse del singolo.
Massime di principio
- La mera detenzione di somme di denaro non giustificate può legittimare l'inferenza del profitto da traffico di stupefacenti, ma la confisca richiede motivazione adeguata e specifica sulla sproporzione e sull'inattendibilità delle giustificazioni fornite.
- Per ottenere il riconoscimento della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.), è necessario dimostrare concretamente la marginalità del ruolo nella catena del reato; la semplice tesi difensiva contrastante con le prove (intercettazioni, modalità di approvvigionamento, quantità) è spesso insufficiente.
- L'applicazione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 è valutata in funzione delle quantità, delle modalità di azione e della capacità di approvvigionamento: anche un ruolo apparentemente marginale può essere escluso se sussiste organizzazione o continuità nell'approvvigionamento.
- La misura di sicurezza dell'espulsione per reati di droga richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale e un bilanciamento motivato con la situazione personale e familiare del condannato (art. 8 CEDU e art. 133 c.p. rilevanti): l'omissione di questa valutazione può determinare l'annullamento della misura.
- In sede di Cassazione i motivi che reiterano semplicemente le doglianze già esaminate in merito sono spesso dichiarati inammissibili; la difesa deve contestare specificamente vizî di diritto o gravi vizi motivazionali per ottenere accoglimento.
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