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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21971/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Crisafulli aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con due sentenze del GIP del Tribunale di Messina (sentenza del 26/09/2019, resa definitiva il 14/10/2019, per reati connessi ad armi, stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio; sentenza del 12/05/2022, resa definitiva il 30/05/2022, per reati connessi ad armi). Il difensore ha invocato l'esistenza di un unico disegno criminoso basato su indici quali l'utilizzo della stessa abitazione per nascondere armi e munizioni, la tipologia delle armi (da caccia) e la breve distanza temporale tra i fatti (luglio 2019/dicembre 2021). Il GIP aveva respinto la richiesta ritenendo non individuabili elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento della continuazione e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Motivo: i reati oggetto della domanda erano già stati decisi mediante patteggiamento (sentenze di patteggiamento) e la richiesta di continuazione fra sentenze di patteggiamento è disciplinata dallo schema negoziale previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p., che richiede l'accordo e la formale manifestazione del consenso o dissenso del Pubblico Ministero sulla quantificazione della pena nei limiti dell'art. 444 c.p.p. Tale procedura non è stata rispettata (assente una concorde determinazione del quantum di pena), per cui la domanda è inammissibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che considera inammissibili le richieste presentate al di fuori del percorso normativamente previsto e ha sottolineato che l'inammissibilità è vizio rilevabile d'ufficio e insanabile, con conseguente annullamento del provvedimento che si è pronunciato sulla domanda mancante.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. c.p.p.

    Stabilisce lo schema procedurale negoziale per riconoscere la continuazione tra reati oggetto di patteggiamento: è necessario il consenso formale (o dissenso) del PM su una pena determinata nei limiti dell'art. 444 c.p.p.; in mancanza della procedura concordata la richiesta è inammissibile.

  • art. 444 c.p.p.

    Regola il patteggiamento e i limiti della pena concordabile; il meccanismo di continuazione tra patteggiamenti deve rispettare i limiti e le modalità di questa norma.

  • art. 591, comma 4 c.p.p.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità in ogni stato e grado del procedimento; la Corte ne trae fondamento per rilevare d'ufficio l'inammissibilità della domanda anche in sede di legittimità.

  • art. 609, comma 2 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio vizi processuali della domanda anche se non devoluti dai motivi del ricorso; applicato per sancire la rilevabilità dell'inammissibilità.

  • art. 620, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Prevede l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti adottati in violazione di norme che escludono la possibilità di pronuncia; la Corte lo applica per annullare l'ordinanza impugnata in quanto basata su una domanda inammissibile.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già sanzionati con patteggiamento è ammessa solo se si osserva lo schema negoziale previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p., con il coinvolgimento e la formale manifestazione di consenso o dissenso del PM e la concorde determinazione del quantum di pena.
  • Una istanza unilaterale del condannato, priva dell'accordo negoziale sul trattamento sanzionatorio, è inammissibile e non suscettibile di sanatoria; il giudice non può riformare la pena applicando autonomamente le regole generali in luogo della procedura concordata.
  • L'inammissibilità di una domanda di parte riguardante situazioni regolamentate da specifiche procedure negoziali può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo e comporta l'annullamento del provvedimento che abbia deciso sulla domanda.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra patteggiamenti bisogna predisporre un accordo completo che includa la quantificazione della pena nei limiti di legge e il consenso del PM; in mancanza, il rimedio corretto è proporre l'istanza nel rispetto delle forme previste o valutare soluzioni alternative nella fase di cognizione.

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