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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05302/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La lite nasce da opere eseguite in un edificio condominiale su un pozzo luce/cavedio e su altre parti comuni o prospetti dello stabile. I condomini attori chiedevano la rimozione di opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi; tra le opere contestate vi era, per quanto rileva nel giudizio di legittimità, la trasformazione di una finestra in porta nel pozzo luce comune, con installazione di una lavatrice e relativi allacci, oltre ad altre modifiche interne ed esterne. I convenuti proponevano domande riconvenzionali, tra cui la rimozione di una finestra degli attori e, soprattutto, l'accertamento dell'acquisto del pozzo di luce per contratto o per usucapione. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere su alcune domande reciproche, dichiarava estinto in parte il giudizio sulla domanda di usucapione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, e accoglieva la domanda di ripristino proposta dagli attori. In appello gli odierni ricorrenti contestavano, tra l'altro, che la domanda/eccezione relativa all'usucapione e all'uso del cavedio dovesse essere dichiarata estinta senza esame nel merito, che non vi fosse litisconsorzio necessario su quella questione e che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi anche sul motivo relativo all'uso del bene comune ex art. 1102 c.c. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: nullità per omessa pronuncia e motivazione apparente; violazione dell'art. 1102 c.c. per l'uso del cavedio; violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. per errata qualificazione della domanda e mancato accertamento della condominialità del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sia sulla doglianza relativa alla necessità di esaminare l'eccezione/domanda di usucapione anche a prescindere dalla questione del litisconsorzio, sia sul motivo di appello relativo all'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. È stato invece dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza per carenza o apparenza di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza sviluppo decisorio autonomo.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza sviluppo decisorio autonomo.

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza sviluppo decisorio autonomo.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte afferma che il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice omette del tutto di adottare un provvedimento sulla domanda o eccezione sottoposta al suo esame.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base del vizio di nullità della sentenza e omessa pronuncia dedotto nei motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per distinguere il vizio di motivazione dall'omessa pronuncia.

  • art. 1102 c.c.

    La Corte ribadisce che, tra alcuni comunisti in disaccordo sulle modalità di uso della cosa comune, non sussiste litisconsorzio necessario di tutti gli altri partecipanti.

  • art. 948 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per censurare l'errata qualificazione della domanda e il mancato accertamento sulla condominialità del bene.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice non decide affatto su una domanda o eccezione, neppure in modo implicito, mentre il vizio motivazionale post riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo o una motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
  • Se la parte deduce in appello una specifica questione di merito, il giudice di secondo grado deve esaminarla espressamente; la motivazione relativa a un diverso profilo processuale non è sufficiente se non consente di comprendere la decisione sul punto devoluto.
  • Nelle controversie tra alcuni partecipanti alla comunione sulle modalità di uso della cosa comune, quando la lite riguarda l'utilizzazione del bene ex art. 1102 c.c. e non incide sull'estensione dei diritti degli altri partecipanti, non sussiste litisconsorzio necessario di tutti i comunisti.
  • La declaratoria di estinzione o di improcedibilità connessa alla mancata integrazione del contraddittorio non può elidere il dovere del giudice di pronunciarsi su questioni che non richiedevano quella integrazione e che siano state specificamente devolute in impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoComunioneParti comuni
RamiProcesso civileDiritti realiCondominio
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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